Medici di Pronto Soccorso, per il risarcimento devono provare il danno subito

Medici di Pronto Soccorso, per il risarcimento devono provare il danno subito

15 Marzo 2023 Off Di Avv. Corrado Riggio

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con recentissima Ordinanza del 2023 recante numero 7117 ha precisato che il medico che svolge la propria attività esclusivamente al pronto soccorso, deve provare di aver subito il danno c.d. non patrimoniale, rigettando, in tal caso, il ricorso di due medici che si lamentavano di aver subito un danno morale per l’assegnazione esclusiva al pronto soccorso. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due medici addetti al servizio di pronto soccorso, i quali avevano adito l’Autorità Giudiziaria al fine di vedere riconosciuto sia un risarcimento per danno biologico dovuto all’impegno disagevole e gravoso per la salute e sia un risarcimento per danno morale ovvero non patrimoniale.

Ebbene, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva la richiesta di risarcimento del danno biologico ma, al tempo stesso, rigettava quella relativa al c.d. danno morale ovvero da dequalificazione professionale, perdita di chance e turnazione illegittima, poiché i medici nell’aderire al bando di concorso per medicina d’urgenza, avevano rinunciato ad utilizzare e valorizzare i propri titoli specialistici e non avevano fornito alcuna prova, relativamente al danno morale, circa i pregiudizi effettivamente subiti. Giunta la vertenza dinanzi la Suprema Corte, la stessa ha stabilito, confermando l’orientamento della Corte d’Appello di Napoli, che il ricorso andava respinto poiché né il danno da dequalificazione professionale né quello da perdita di chance erano configurabili oltre alla circostanza che il danno morale ed esistenziale non erano da considerarsi risarcibili in quanto non risultavano essere stati provati. In tal senso, la Cassazione ha ritenuto di dover seguire l’orientamento delle Sezioni Unite n. 26972/2008 secondo il quale, mentre per il danno biologico l’accertamento medico legale è il mezzo di prova al quale si ricorre generalmente, per il c.d. danno morale deve valere il principio per cui il danneggiato dovrà allegare tutti gli elementi che, nella fattispecie concreta, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.