Omesso consenso informato, arriva la sentenza della Cassazione

Omesso consenso informato, arriva la sentenza della Cassazione

27 Agosto 2020 0 Di Corrado Riggio

In pratica, per i Supremi Giudici di Cassazione non basta la mera eventualità che l’intervento sarebbe stato rifiutato o che il paziente si sarebbe rivolto ad un’altra struttura.

 

La Suprema Corte di Cassazione, con recentissima sentenza recante numero 17322 del 2020, ha sancito il principio che il risarcimento del danno per omesso consenso informato non può basarsi sull’eventualità di un rifiuto dell’intervento. Il diritto al risarcimento del danno in caso di omesso consenso informato può scattare anche quando il paziente, a seguito dell’intervento, abbia subito un pregiudizio alla salute ma non sia riuscito a dimostrare la responsabilità del medico.

In tal caso, infatti, ad essere stato leso è il diritto all’autodeterminazione e tanto basta per determinare un’ipotesi di responsabilità medica. Tuttavia, però, il diritto all’autodeterminazione non è sempre risarcibile, ma lo è solo quando il paziente riesca a dimostrare che, se fosse stato in possesso delle informazioni che non gli sono state fornite, avrebbe rifiutato l’intervento ed, eventualmente, si sarebbe rivolto ad un’altra struttura.

Infatti, come si legge nella sentenza sopra richiamata, il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva sul piano della causalità giuridica ex articolo 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione, perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell’obbligo informativo preventivo, e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale.

In pratica, per i Supremi Giudici di Cassazione, a tal fine, non basta la mera eventualità che l’intervento sarebbe stato rifiutato o che il paziente si sarebbe rivolto ad un’altra struttura se avesse ricevuto tutte le informazioni necessarie per prestare un consenso informato all’intervento. Infatti, l’eventualità non è stata considerata idonea ad integrare il requisito del rifiuto ma, quest’ultimo dovrà essere provato esattamente dal paziente, sebbene con ogni mezzo e, pertanto, anche con il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.