Responsabilità medica

Responsabilità medica

6 Settembre 2019 0 Di Avv. Corrado Riggio

Nonostante la legge Gelli, in mancanza dei decreti attuativi, potrebbe non esservi alcuna copertura assicurativa per chi non è in regola con i corsi di Educazione continua in medicina (E.c.m.).

Per la compiuta attuazione della Legge Gelli mancano ancora i quattro decreti attuativi sulla responsabilità dei medici e di tutti i professionisti sanitari, che sarebbero dovuti arrivare in autunno e che avrebbero dovuto definire i requisiti minimi delle polizze assicurative e le regole per le strutture che si auto assicurano e per le Compagnie che subentrano nell’assicurare strutture o sanitari oltre che per la messa a bilancio dei fondi di rischio e di riserva per i risarcimenti. Tra i temi relativi ai decreti attuativi, spicca il legame previsto tra assicurazione e formazione Ecm ed, in particolare, l’articolo 3 del testo provvisorio il quale prevede per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, la cui polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave, il diritto di rivalsa dell’assicuratore qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento previsto per l’Ecm nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.

Al contrario, per le strutture ed i liberi professionisti, invece, il mancato raggiungimento dei crediti E.c.m.. viene in gioco alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o diminuzione in relazione ai seguenti tre criteri: 1) al verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale; 2) alla valutazione della sinistrosità specifica; 3) all’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento E.c.m. Quindi, mentre per i professionisti dipendenti e convenzionati, sarebbe in pericolo la copertura della rivalsa, per le aziende ed i liberi professionisti, il rischio reale sarebbe caratterizzato dall’aumento del premio assicurativo. Ovviamente, è necessario precisare in tale sede che si tratta solo di una bozza di D.M. che è stato inviato per un parere e non è detto, pertanto, che la clausola Ecm sia definitiva.

In realtà, in un sistema in cui l’obbligo di aggiornarsi è privo di una vera e propria sanzionabilità, la norma contenuta nello schema di decreto rischia di essere iniqua in quanto da un lato fissa i requisiti per l’assicurazione, dall’altro ne limita la copertura retrodatando l’assolvimento degli obblighi al triennio precedente. In definitiva, servirebbe una norma intertemporale che permetta al sistema di partire senza penalizzare un passato non sanabile..