La violazione delle linee guida da parte del medico è responsabilità penale

La violazione delle linee guida da parte del medico è responsabilità penale

26 Novembre 2020 0 Di Corrado Riggio

I protocolli per l’approccio terapeutico vanno osservati con attenzione altrimenti il medico specialista finisce per assumere comportamenti penalmente rilevanti.

La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2020 recante numero 28314 ha sancito che nel momento in cui viene accertata la violazione delle linee guida, da considerare adeguate al caso concreto, in tema di responsabilità penale la verifica del grado della colpa non assume rilevanza. Nella Sentenza, sopra citata, la Cassazione ha, altresì, precisato che le linee guida rappresentano, per il Giudice, dei parametri precostituiti ai quali lo stesso, giudicando l’operato del medico, deve sostanzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso.

Nell’affermare tale principio, la Corte ha ricordato che l’articolo 3 del Decreto Balduzzi (D.L. numero 158/2012), oggi abrogato, rappresenta una norma più favorevole rispetto all’articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dalla Legge Gelli (numero 24/2017). Ciò sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve, da negligenza o imprudenza, sia con riferimento alle ipotesi di errore determinato da colpa lieve che sia stato compiuto nella scelta delle linee guida che risultano adeguate al caso concreto, con tutte le conseguenze che ne derivano rispetto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma del 2017.

In ogni caso, la verifica del grado della colpa, una volta accertata la violazione delle linee guida, sebbene non rilevi sul piano della responsabilità penale, assume comune rilevanza:

  • ai fini del trattamento sanzionatorio secondo i parametri di cui all’articolo 133 del codice penale;
  • ai fini della determinazione delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio.