Richiesta di risarcimento danni in ambito sanitario

Richiesta di risarcimento danni in ambito sanitario

14 Marzo 2023 Off Di Avv. Corrado Riggio

La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2023 recante numero 5808 ha precisato ancora una volta che in materia di responsabilità della struttura sanitaria, spetta sempre al paziente che agisce in giudizio, per richiedere un risarcimento dei danni subiti, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’omissione dei medici e l’aggravamento della patologia. La decisione della Cassazione, in tal senso, si fonda sulla corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova malattia e l’azione e/o omissione dei sanitari, mentre ove il danneggiato abbia regolarmente assolto a tale onere, spetterà alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.

In definitiva, nel caso in cui il paziente offeso da malpractice, vogli far valere i propri diritti, dovrà dunque provare sia l’evento dannoso e sia il nesso causale nella condotta portata avanti dal sanitario, nella sua materialità, e cioè a prescindere dalla negligenza e dall’evento dannoso. Solo dopo che questi abbia adempiuto a tali oneri, il medico o la struttura saranno chiamati a dimostrare di aver adempiuto esattamente o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui in alcun modo imputabile. Ovviamente, il nesso di causa e, pertanto, la colpa del medico non sarà configurabile quando il peggioramento delle condizioni di salute sia dipeso da una circostanza eccezionale e non prevedibile. Pertanto, in conclusione, la Cassazione ha affermato il seguente principio, ormai consolidato, in tale materia ovvero che ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato dovrà fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto, ad esempio, di un intervento, e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.