Procedura di suicidio medicalmente assistito: nessun ritardo imputabile all’Asl Na 3 Sud
14 Agosto 2026In relazione alle notizie diffuse sull’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata nell’ambito della procedura di suicidio medicalmente assistito richiesta da una paziente affetta da una grave patologia neurodegenerativa, l’Asl Napoli 3 Sud ritiene necessario precisare che non vi è stato alcun ritardo ad essa imputabile.
Sin dalla presentazione dell’istanza l’azienda sanitaria con sede a Torre del Greco ha assicurato la piena presa in cura della paziente e ha svolto con continuità e tempestività tutti gli adempimenti di propria competenza.
È stata immediatamente attivata la Commissione Tecnica Multiprofessionale Permanente, che ha effettuato la valutazione collegiale al domicilio della richiedente, verificandone direttamente le condizioni cliniche, la capacità di autodeterminazione e la volontà espressa attraverso il comunicatore oculare, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Corte costituzionale. La relativa relazione istruttoria è stata sottoposta al Comitato Etico Territoriale Campania 2, che ha espresso all’unanimità parere favorevole.
La fase conclusiva della procedura ha incontrato una criticità tecnica eccezionale e non dipendente dall’Asl Napoli 3 Sud. Le condizioni della paziente richiedono infatti un sistema integrato che le permetta di attivare personalmente e autonomamente la pompa infusionale attraverso il solo movimento degli occhi.
Per reperire tale tecnologia, l’Azienda ha avviato due distinte consultazioni preliminari di mercato, entrambe concluse senza manifestazioni di interesse né individuazione di soluzioni idonee. Da qui la richiesta di collaborazione al Consiglio Nazionale delle Ricerche, che aveva già ideato e sviluppato un dispositivo idoneo nell’ambito del procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di Firenze da “Libera”, dichiarandosi disponibile a sostenerne integralmente i costi, senza tuttavia esito.
In assenza di soluzioni commercialmente disponibili, l’Asl ha chiesto direttamente all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest la temporanea messa a disposizione del sistema già realizzato dal CNR. L’azienda toscana ha manifestato la propria disponibilità, rappresentando tuttavia la necessità di completare alcuni passaggi amministrativi e le verifiche tecniche e funzionali necessarie prima del trasferimento.
L’Asl Napoli 3 Sud ha costantemente seguito tali interlocuzioni, informando la paziente e i suoi difensori e confermando la disponibilità a sostenere ogni onere necessario.
L’accoglimento del ricorso ha quindi la funzione di coordinare e scandire le operazioni ancora necessarie e non contiene alcuna condanna per ritardi o condotte inerti dell’Asl Napoli 3 Sud, difesa in giudizio dall’avv. Vincenzo Pansini.
Il Giudice ha rigettato la domanda volta a ottenere, ai sensi dell’articolo 614 bis c.p.c., una penalità di 500 euro per ogni giorno di ritardo, richiamando espressamente il «comportamento collaborativo manifestato dalle Amministrazioni convenute anche nel corso dell’udienza».
L’Azienda darà immediata esecuzione all’ordinanza, predisponendo, nelle more della consegna, tutti gli atti necessari per la presa in carico del sistema, il trasporto, l’assicurazione, la custodia, l’installazione e la prova funzionale, nonché per l’individuazione del personale sanitario e tecnico. Tutti i relativi oneri saranno integralmente sostenuti dall’Asl Napoli 3 Sud, secondo quanto già dichiarato nel corso del procedimento e disposto dal Tribunale.


