L’infermiere, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio?

L’infermiere, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio?

10 Dicembre 2018 0 Di Avv. Corrado Riggio

“Per frenare le reiterate violenze sul personale sanitario – dice il ministro della salute, Giulia – non guardiamo alla qualifica, occorre prevedere un’aggravante specifica”.

Giulia Grillo – Ministro della salute

Circa un mese fa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha affermato che riconoscere come Pubblici Ufficiali gli infermieri non rappresenta una via da seguire per contrastare il sempre più crescente fenomeno delle aggressioni ai loro danni durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo il Ministro, la migliore strada da intraprendere sarebbe quella di introdurre una specifica circostanza aggravante a carico di coloro che commettono un reato, con violenza o minaccia, in danno agli esercenti tutte le professioni sanitarie.

In realtà, la distinzione tra la figura del pubblico ufficiale e della persona incaricata di pubblico servizio è disciplinata dal nostro codice penale agli articoli 357 e 358. L’articolo 357 statuisce che sono pubblici ufficiali tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa attraverso l’utilizzo di poteri autoritativi o certificativi. L’articolo 358, invece, statuisce che sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, inteso come un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima.

Spesso la distinzione tra i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si basa su delle sottili differenze ed, in ogni caso, tale ruolo non potrà essere attribuito de facto alla figura professionale in sé in quanto tale, quanto invece alle funzioni che nello specifico la stessa svolge.

Per tale motivo, vi potrà essere una sorta di alternanza tra attribuzione del ruolo di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio a seconda delle funzioni che vengono svolte dall’esercente la professione sanitaria in un dato momento, riservandogli il ruolo di pubblico ufficiale quando nell’espletare la sua attività, metta in atto poteri autoritativi o certificativi, o residualmente il ruolo di incaricato di pubblico servizio quando pur non avendo detti poteri presti comunque un servizio pubblico.

Tradizionalmente il ruolo di pubblico ufficiale, in virtù dei poteri certificativi che gli competono, viene attribuito al medico il quale li espleta in diverse occasioni (come ad esempio nei casi di prescrizione, diagnosi, etc), mentre l’infermiere viene solitamente riconosciuto come un incaricato di pubblico servizio.

Sebbene, però, l’infermiere venga maggiormente assimilato all’incaricato di pubblico servizio, non mancano in giurisprudenza casi in cui gli venga riconosciuta anche la funzione di pubblico ufficiale. Ad esempio alcuni autori ritengono che l’infermiere in servizio presso il triage in pronto soccorso possa essere considerato un pubblico ufficiale in virtù della sua funzione certificativa.

Di fatto, però, non esiste ancora un’interpretazione univoca che possa chiarire una volta per tutte la natura del ruolo infermieristico, lasciando all’interpretazione del singolo caso l’attribuzione del ruolo ricoperto dall’infermiere.

Tornando a questo punto alla questione delle conseguenze derivanti dal ruolo ricoperto dal professionista, va detto che, ad oggi, ad esempio nell’ipotesi di aggressione verbale, vi è certamente una netta differenza tra medici ed infermieri, dove i primi sono sicuramente più tutelati rispetto ai secondi, almeno sul piano normativo. Nulla, invece, cambia per quanto riguarda la minacce e la resistenza a pubblico ufficiale, che valgono anche per l’incaricato di pubblico servizio e, quindi, anche per la professione infermieristica.

Un’ulteriore distinzione sui ruoli che vengono assunti dai professionisti sanitari va fatta per coloro che lavorano non nel pubblico bensì nel privato poiché, in tal caso, la giurisprudenza li ha riconosciuti come esercenti un servizio di pubblica necessità (articolo 359 del codice penale) e per tale motivo non potranno essere assimilati né alla figura di incaricato di pubblico servizio né tanto meno alla figura di pubblico ufficiale nell’ipotesi in cui operino in regime di libera professione.

Nella realtà, le qualifiche di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio dovrebbero essere riservate esclusivamente a peculiari e specifiche attività sanitarie svolte da medici ed infermieri senza le differenziazioni tra pubblico e privato anche al fine di evitare discriminazioni, in sede di tutela, tra pazienti trattati dal Servizio Sanitario Nazionale e pazienti trattati da strutture accreditate e ad liberi professionisti.