La limitazione della responsabilità del medico

La limitazione della responsabilità del medico

19 Settembre 2020 0 Di Corrado Riggio

Su tale questione si è pronunciata la Corte d’Appello di Napoli che ha evidenziato e chiarito che tale limitazione di responsabilità ricorre solo se occorre risolvere problemi tecnici particolarmente complessi.

 

La Corte d’Appello di Napoli con recentissima Sentenza recante numero 2659 del 2020, è tornata sull’applicabilità della limitazione di responsabilità del medico ai casi di dolo o colpa grave. La giurisprudenza, in tal senso, ha ormai da tempo chiarito che la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2236 del codice civile, trova applicazione esclusivamente alle ipotesi nelle quali vengono in rilievo problemi tecnici che presentano una particolare difficoltà.

Su tale questione, recentemente, per l’appunto, si è pronunciata la Corte d’Appello di Napoli che con la Sentenza sopra indicata ha evidenziato e chiarito che tale limitazione di responsabilità ricorre solo se occorre risolvere problemi tecnici particolarmente complessi, che trascendono la preparazione media o non risultano essere stati ancora studiati sufficientemente dalla scienza medica.

Ed, ancora, la limitazione di responsabilità in esame in tale sentenza, riguarda esclusivamente l’imperizia, mentre non attiene né all’imprudenza ne tanto meno alla negligenza. Di conseguenza, così come precisato dai Giudice della Corte d’Appello dio Napoli, il medico che, durante l’esecuzione di un intervento o nel somministrare una terapia sanitaria, provoca un danno per omissione di diligenza è chiamato a rispondere anche per colpa lieve. Si pensi, ad esempio, agli errori diagnostici, all’errata valutazione di indagini strumentali ed alla gestione non corretta dei tempi di un’emergenza medico chirurgica, che sono ipotesi di imprudenza e negligenza, per le quali non opera, quindi, alcuna limitazione di responsabilità.

La Sentenza della Corte d’Appello di Napoli, in conclusione, rileva anche per aver chiarito che il medico ha il dovere professionale di scegliere metodi terapeutici che salvaguardino la salute del paziente, impiegando quelli idonei ad evitare che si verifichino situazioni pericolose. Così, in tal modo, se il sanitario privilegia il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determina, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta.