Frodi alle assicurazioni: i verbali di intervento del 118 possono essere accessibili

Frodi alle assicurazioni: i verbali di intervento del 118 possono essere accessibili

4 Febbraio 2021 0 Di Corrado Riggio

L’importanza di acquisire dati di prima mano ha già condotto ad altre pronunzie nei confronti degli operatori del 118: si è, infatti, stabilito che i dati dei tracciati e delle registrazioni sono accessibili in tali ipotesi.

Le assicurazioni possono ottenere la copia dei verbali del 118 ovvero delle richieste telefoniche di intervento che sono pervenute alla centrale operativa, in caso di incidente stradale. Tale principio è stato sancito da una recente Sentenza del T.A.R. di Bari recante numero 1442 del 2020 con la quale è stata risolta una controversia tra una Società assicuratrice ed un’azienda ospedaliera. Infatti, quest’ultima aveva fornito solo la scheda del paziente ed il cartellino di emergenza senza altri dati relativi alla richiesta telefonica di intervento. Da questa circostanza, il ricorso al Giudice, fondato sull’interesse dell’assicurazione a ricostruire l’incidente per accertare i danni in quanto il documento sul quale si era chiesto l’accesso conteneva la descrizione di situazioni e circostanze, ovvero il fatto storico, utili ai fini della risoluzione della vicenda. Il T.A.R. di Bari è giunto, nella suddetta pronuncia, ad una conclusione favorevole alle tesi dell’assicurazione, osservando che la norma sulle assicurazioni private (D. Lgs. 209/05, articolo 146) prevede che le imprese siano tenute a consentire il diritto di accesso agli atti per permettere la valutazione, la constatazione e liquidazione dei danni che li riguardino, così come previsto per l’accesso ai dati personali. Ebbene, per un principio di simmetria, proprio perché la compagnia di assicurazione è tenuta a consentire l’accesso sia ai contraenti (ovvero ai propri assicurati) che ai danneggiati (cioè ai terzi), allo stesso modo, secondo i Giudici, non vi è motivo di escludere o limitare il reciproco diritto di accesso della compagnia assicurativa nei confronti del danneggiato. Tutto questo acquista particolare significato quando l’accesso viene chiesto ai fini di ottenere una corretta ricostruzione dei fatti, senza dover indagare su dati sensibili che possono riguardare lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato. Nello specifico, il limite all’accesso agli atti delle compagnie di assicurazione riguarda i soli atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti, poiché la compagnia si può tutelare, mantenendo riservati i dati, qualora abbia dubbi su richieste di risarcimento. Nella vicenda decisa dal T.A.R. Bari tali dubbi non sussistevano, ed i Giudici hanno disposto l’esibizione della trascrizione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118. L’importanza di acquisire dati di prima mano ha già condotto ad altre pronunzie nei confronti degli operatori del 118: si è, infatti, stabilito che i dati dei tracciati e delle registrazioni sono accessibili in tali ipotesi.