Cassazione: la mera complicanza non esclude la colpa lieve del medico

Cassazione: la mera complicanza non esclude la colpa lieve del medico

13 Dicembre 2020 0 Di Corrado Riggio

Dovrà ritenersi un problema tecnico di speciale difficoltà anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media.

La suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza numero 25876 del 2020 ha stabilito che la complicanza che si verifica durante un intervento medico di routine non è da ricondursi all’articolo 2236 del codice civile. L’articolo 2236 del codice civile statuisce che la responsabilità del professionista va limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave in tutte le ipotesi in cui la stessa sia derivata dalla necessità di affrontare un problema tecnico di speciale difficoltà. Sulla portata di tale principio è recentemente intervenuta, per l’appunto la Cassazione, la quale nell’Ordinanza sopra indicata ha stabilito che, in via generale, essa non ricomprende solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori.

In sostanza, per i Supremi giudici dovrà ritenersi un problema tecnico di speciale difficoltà anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza.

Con più particolare riferimento al campo medico, la nozione di speciale difficoltà non può, quindi, coincidere con la semplice complicanza che si verifichi durante un intervento di natura routinaria, ma affinché possa trovare applicazione l’articolo 2236 del codice civile è necessario che si manifesti un problema tecnico ben più serio, riconducibile alla definizione data dalla Corte e che il medico deve dimostrare. In tal modo, per la Corte di Cassazione, non è possibile qualificare come problema tecnico di speciale complessità una semplice difficoltà interpretativa della crisi di un paziente, ovverosia la mera problematicità del quadro sintomatologico: laddove manchino altre circostanze idonee a ricondurla nel campo di applicazione dell’articolo 2236 si tratta, infatti, di una semplice complicanza che, di per se, non richiede un impegno intellettuale superiore alla media, né può dirsi non ancora adeguatamente studiata dalla scienza.