Responsabilità medica, i parenti della vittima possono svolgere azione extracontrattuale

Responsabilità medica, i parenti della vittima possono svolgere azione extracontrattuale

30 Settembre 2020 0 Di Corrado Riggio

La struttura sanitaria assume nei confronti del paziente una responsabilità di natura contrattuale.

Con una recentissima Sentenza, la numero 557 del 2020, il Tribunale di Crotone ha sancito un’importante distinzione nell’ambito delle azioni di responsabilità medica ovvero il principio in virtù del quale la struttura sanitaria assume nei confronti dei propri pazienti una responsabilità di natura contrattuale mentre nei confronti dei loro eredi una responsabilità di natura extracontrattuale. In pratica, la regola in base alla quale tra il paziente e la struttura sanitaria si instaura un rapporto che trova la sua fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive vale esclusivamente con riferimento ai pregiudizi che riguardano la sfera personale e giuridico patrimoniale della vittima primaria.

Infatti, è solo rispetto a quest’ultima che, ad esempio, una casa di cura assume obblighi latu sensu alberghieri, di messa a disposizione del personale medico, paramedico ed ausiliario oltre che di apprestamento di tutte le attrezzature che si rendono necessarie, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del paziente. Ed è proprio per tale motivo che la struttura sanitaria assume nei confronti del paziente una responsabilità di natura contrattuale.

Questa consegue all’inadempimento, a seconda delle situazioni, delle obbligazioni che gravano direttamente su di essa o delle prestazioni medico professionali svolte dai sanitari che lavorano per lei, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nella prima ipotesi, il riferimento va all’articolo 1218 del codice civile, mentre nella seconda ipotesi il riferimento deve andare all’articolo 1228.

Invece, ha sancito il Tribunale nella Sentenza sopra enunciata, nei confronti del congiunto del paziente deceduto, la responsabilità della struttura sanitaria, qualora questi chieda il risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso del proprio congiunto, la responsabilità non sarà di natura contrattuale bensì extracontrattuale ed opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e 2049 del codice civile. Infatti, questo perché i parenti sono considerati delle vittime cosiddette secondarie, che non hanno alcun legame contrattuale diretto né con la struttura sanitaria né tanto meno con i sanitari che operano al suo interno.