Medici di famiglia e ambiti carenti

Medici di famiglia e ambiti carenti

16 Aprile 2019 0 Di Avv. Corrado Riggio

La pronuncia del Tar: la individuazione di un’ulteriore zona carente di assistenza primaria, se non supportata, da adeguata motivazione è illegittima.

Secondo una recentissima Sentenza emessa dal Tar Calabria, sezione I di Catanzaro, recante numero 2069 del 06.12.2018 è sempre necessario indicare un minimum di esplicitazione, anche fattuale, delle ragioni che, in applicazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale, o nei casi previsti anche in deroga ad essi, e dalle ulteriori fonti di disciplina, diano giustificazione all’individuazione delle zone carenti di assistenza primaria.

In pratica, l’individuazione delle zone carenti o meno di medici convenzionati per l’assistenza primaria deve dare atto del metodo di calcolo seguito, il quale peraltro non può che avere a riferimento il numero di residenti e non ad esempio quello degli assistiti.

Pertanto, in sede di individuazione delle zone carenti di medicina generale, costituisce dovere della Regione verificare che le Aziende Sanitarie abbiano operato sulla base dei criteri fissati dall’Accordo Collettivo Nazionale.

Nel caso di specie il T.A.R. Calabria ha osservato che dalla motivazione degli atti impugnati relativi alla individuazione degli ambiti territoriali carenti non è possibile ricavare l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione per addivenire alle relative determinazioni con riferimento alla scelta di attribuire alle zone carenti un’ulteriore unità.

Del resto, sostiene sempre in detta Sentenza, il Tar Calabria, lo stesso parere richiamato nell’impugnata deliberazione, si limita semplicemente a prendere atto delle comunicazioni dei Distretti dell’ASL senza che risulti effettuato alcun scrutinio del loro contenuto.

In definitiva, non ricorre quel minimum di necessaria esplicitazione che giustifichi l’individuazione delle zone carenti di assistenza primaria nelle delibere impugnate ed emanate da parte della locale Azienda Sanitaria Locale.

Per il Tribunale appare condivisibile l’affermazione secondo cui l’individuazione delle zone carenti o meno di medici convenzionati per l’assistenza primaria deve dare atto del metodo di calcolo seguito, il quale non potrà che avere a riferimento il numero dei residenti.

Conclude il Tar affermando che in sede di individuazione delle zone carenti di medicina generale, costituisce dovere della Regione verificare che le Aziende sanitarie abbiano operato sulla base dei criteri fissati dall’articolo 19 del Decreto Presidente della Repubblica 484 del 96. Alla luce di ciò, pertanto, l’individuazione di un’ulteriore zona carente di assistenza primaria non potrà che essere considerata illegittima in quanto non supportata da adeguata motivazione.