L’autonomia del medico anestesista

L’autonomia del medico anestesista

9 Ottobre 2020 0 Di Corrado Riggio

L’anestesista non potrà ritenersi esonerato dall’eseguire gli accertamenti necessari per valutare l’esatto stato di un paziente, solo in ragione delle rassicurazioni verbali fatte da parte di un altro collega

 

La Suprema Corte di Cassazione con una recente Sentenza ha sancito che il medico anestesista risulta avere una spiccata autonomia tale che gli impedisce di affidarsi solo all’operato degli altri medici ovvero dovrà compiere, nello svolgimento della sua attività, tutti gli opportuni accertamenti. In pratica, la Corte ha statuito che l’anestesista non potrà ritenersi esonerato dall’eseguire gli accertamenti necessari per valutare l’esatto stato di un paziente, solo in ragione delle rassicurazioni verbali fatte da parte di un altro collega, poiché nei suoi obblighi vi rientrano anche quelli di informarsi sulla storia del paziente. Nel caso esaminato dai Supremi Giudici, il medico, in particolare, era accusato di non aver controllato la cartella clinica della vittima e di non aver, pertanto, segnalato carenze ed errori inerenti a dati significativi oltre a non aver neanche adottato tutte le precauzioni del caso.

I Giudici, nel corso del giudizio, avevano evidenziato che il sanitario, in virtù della sua posizione di anestesista, era dotato di una spiccata autonomia e non poteva, quindi, affidarsi solo all’operato degli altri medici né, tanto meno, contare esclusivamente sull’esperienza e sulle indicazioni dei colleghi, ma doveva piuttosto attivarsi e verificare i dati che gli erano stati comunicati, eventualmente eseguendo ulteriori approfondimenti. In tal senso, vale il principio che in caso di condotte colpose indipendenti, colui che non ha osservato una regola precauzionale sulla quale si innesta la condotta colposa altrui non potrà invocare il principio del legittimo affidamento. La sua responsabilità, infatti, persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.

Nella Sentenza in questione, la Corte di Cassazione ha, altresì, ricordato che nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere fondato, oltre che su ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulla particolarità del caso concreto.