Iscrizione albo, a chi spetta il versamento?

Iscrizione albo, a chi spetta il versamento?

28 Settembre 2019 0 Di Avv. Corrado Riggio

Per il Tribunale di Pordenone, la pubblica amministrazione è obbligata a pagare le quote di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza dei dipendenti.

Nel caso in cui il lavoratore autonomo sia un dipendente pubblico e lo stesso abbia un vincolo di esclusività, l’Ente di appartenenza dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione all’albo professionale. Questa è la conclusione cui è giunto il Tribunale di Pordenone nella recentissima Sentenza recante numero 116 del 2019, pubblicata lo scorso 6 settembre.

Nel caso di specie il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da 214 infermieri, riprendendo quanto già stabilito in una Sentenza emanata dalla Suprema Corte di Cassazione e ricordando come l’iscrizione all’Albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante.

Si continua in detta Sentenza che il pagamento della quota di iscrizione, tuttavia, non deve ricadere sulle spalle del professionista se questo lavora per conto di un Ente pubblico, riprendendo i concetti già enunciati dalla Cassazione ovvero che quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente e, pertanto, la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

Detto principio ricordato dal Tribunale fa riferimento al fatto che nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione di far cadere la quota in capo all’Ente risponde ad un principio generale secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che lo stesso abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

Alla luce di ciò, visto che l’infermiere dipendente pubblico svolge la professione per incarico di un’azienda sanitaria, la stessa è obbligata a tenerlo indenne da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente.

Pertanto, ogni qualvolta venga esercitata attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’Allbo.