Il Governo prevede un risarcimento per i familiari degli operatori sanitari vittime del Covid

Il Governo prevede un risarcimento per i familiari degli operatori sanitari vittime del Covid

19 Agosto 2020 0 Di La Redazione

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Questa la descrizione dell’ordinanza numero 693 del 17 agosto scorso e pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale al numero di repertorio 205.

 

A seguire la versione integrale dei tre articoli del provvedimento.

 

Articolo 1

Modifiche all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020 1. L’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare un sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell’art. 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.»

Articolo 2

Criteri per l’individuazione dei beneficiari

  1. Il beneficio di cui all’art. 1, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposto in forma di sussidio una tantum ai soggetti di seguito indicati:

al coniuge superstite o al convivente di fatto;  in mancanza dei  soggetti di cui  sopra,  ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media  superiore o professionale; fino al 26° anno d’età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità; in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli detto sussidio spetta ai genitori naturali o adottivi se a carico del deceduto;

in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli, di genitori naturali o adottivi detto sussidio spetta ai fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il deceduto.

  1. Il beneficio di cui al presente articolo è corrisposto in ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare, e fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite di euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità superstite, il contributo medesimo stabilito nel limite di euro 25.000. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il sussidio è aumentato di eur 5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 55.000 previsti.
  2. Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero l’importo di cui al comma 2 è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 5.000 se non rimborsate dalle assicurazioni.

Articolo 3

Modalità di erogazione

  1. A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino alla scadenza dello stato di emergenza, i soggetti di cui all’art. 2 presentano apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile con cui chiedono di accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: il grado di parentela con il soggetto deceduto; le generalità del richiedente; la presenza di eventuali soggetti che, ai sensi del precedente art. 2, comma 2, hanno titolo alla maggiorazione del contributo ivi prevista; la residenza; l’esistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza per l’ottenimento del beneficio; di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalità o, in caso contrario, l’ammontare di tali contributi, restando inteso che in tal caso il richiedente avrà diritto solo alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla presente ordinanza e gli altri benefici pubblici ricevuti per la medesima finalità; l’indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o chiarimenti rispetto al contenuto della domanda.
  2. Le erogazioni dei benefici di cui alla presente ordinanza sono disposte nel limite delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’art. 1.
  3. Qualora, alla scadenza dello stato di emergenza e comunque all’esito dell’erogazione dei benefici di cui all’art. 2, residuino risorse sul conto corrente bancario di cui al comma 1 dell’art. 1, coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di cui alla presente ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale fatto ne è data notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet del Governo italiano.
  4. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una commissione composta da cinque membri di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno appartenente al Dipartimento della protezione civile, uno designato dal Ministero della salute ed uno in rappresentanza dei soggetti che hanno effettuato donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l’emergenza in parola e decedute nell’esercizio della propria funzione ed attività.
  5. La Commissione di cui al comma 4, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, all’esito dell’esame delle domande di cui al comma 1, provvede a redigere l’elenco dei soggetti beneficiari con l’indicazione dei relativi importi da riconoscere che trasmette al Dipartimento della protezione civile.
  6. Ai membri della Commissione di cui al comma 4 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La redazione