Criteri di giudizio nell’ambito della responsabilità medica

Criteri di giudizio nell’ambito della responsabilità medica

26 Gennaio 2021 0 Di Avv. Corrado Riggio

La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2020 recante numero 35058 ha delineato i criteri principali che devono essere attuati dai Giudici nel valutare la colpa dei medici. Trattasi di un passaggio valutativo fondamentale che, se omesso, dal Giudice rende la pronuncia emessa passibile di riforma in sede di impugnazione. Nello specifico, il Giudice che dovesse essere chiamato a giudicare la condotta di un medico dovrà indicare se il caso concreto è o meno regolato da linee guida o, in subordine, da buone pratiche clinico assistenziali, valutare la sussistenza del nesso di causalità tenendo conto del comportamento salvifico indicato dalle linee guida o dalle buone pratiche, specificare se la colpa del sanitario è generica o specifica e se è una colpa per imperizia, per negligenza o per imprudenza ed, infine, verificare se ed in che misura la condotta del medico si è discostata dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali.

Per i Giudici della Cassazione, in definitiva, non è ammissibile un giudizio che affronti la tematica delle linee guida e delle buone pratiche in modo generico e confuso. Nella Sentenza sopra enunciata i Supremi Giudici hanno, fra l’altro, puntualmente ribadito i principi che governano l’accertamento del nesso causale in materia di responsabilità medica, evidenziando il ruolo di primo piano rivestito dal giudizio controfattuale che dovrà essere svolto dal Giudice in riferimento alla specifica attività che era richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di probabilità razionale. A tal ultimo proposito, i Giudici hanno posto in rilievo l’importanza dell’accertamento del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia poiché solo, in tal modo, sarà possibile verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta ma omessa dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato evitato oppure differito.