Avvocati degli Enti pubblici

Avvocati degli Enti pubblici

11 Novembre 2018 0 Di Avv. Corrado Riggio

Riceviamo e giriamo al legale: In un ufficio legale di un Ente pubblico, a quale figura professionale può essere affidato l’incarico di responsabile? Esiste possibilità di equipollenze?

La domanda del lettore sembra sottende altro. A voler essere maliziosi, magari uno sguardo ad una fattispecie concreta. Ma siccome, ed è ovvio, non ci è dato di leggere nei “retropensieri” ci limiteremo ad analizzare l’aspetto legale sottoposto.

In merito agli incarichi di responsabile di un Ufficio Legale di un Ente Pubblico, va evidenziato che tale compito non può essere affidato ad un qualsiasi Dirigente Amministrativo ma esclusivamente ad un Avvocato.

Tale materia, infatti, risulta essere disciplinata dalla Legge recante numero 247 del 31 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 15 del 18.01.2013, la quale tratta la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

Importante a tal proposito, risulta essere l’articolo 23 di detta Legge rubricato “Avvocati degli Enti Pubblici” all’interno del quale viene disciplinata in maniera molto dettagliata tale materia.

Nello specifico viene statuito che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo degli avvocati della Provincia dove ha sede legale l’ente pubblico.

Ed, ancora, l’iscrizione in detto elenco è obbligatoria al fine di poter compiere tutte le prestazioni richieste.

Nel contratto di lavoro, inoltre, è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.

Per l’iscrizione nell’apposito elenco, gli interessati dovranno presentare la deliberazione dell’Ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

La responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine.

Tale è la norma che disciplina detta materia e dalla quale non è possibile derogare.

Pertanto, la responsabilità dell’Ufficio Legale di un Ente Pubblico non potrà essere conferita ad un qualsiasi Dirigente Amministrativo ma solo ed esclusivamente ad un Avvocato, iscritto nell’apposito elenco speciale tenuto presso ciascun Consiglio dell’Ordine.