Il settimo giorno…si riposò

Il settimo giorno…si riposò

19 Aprile 2019 0 Di Avv. Corrado Riggio

Mancati riposi settimanali: la responsabilità è in capo al direttore generale se nell’atto aziendale non sono previste deleghe in capo a singoli dirigenti o collaboratori.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con recentissima sentenza recante numero 34690 del 26 febbraio 2019 ha statuito che per i mancati riposi settimanali del personale è lecito individuare del Direttore generale la piena responsabilità.

Ha sancito la Corte che è lecito individuare nel Direttore generale dell’Azienda la responsabilità in materia di mancati riposi settimanali.

Questo perché il direttore generale non soltanto riveste all’interno dell’Asl la qualifica apicale ma, trattandosi di una Pubblica Amministrazione, è altresì il destinatario, quale legale rappresentante dell’Ente, della funzione di garanzia dell’osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro.

La sua responsabilità, sempre secondo i supremi giudici, non può ritenersi limitata, pertanto, a sovraintendere alla gestione complessiva dell’azienda.

Di tale criterio di attribuzione soggettiva di responsabilità dell’Ente pubblico si trova conferma in una specifica previsione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro del decreto legislativo numero 626 del 1994 (articolo 2, lett. b), ove il legislatore ha individuato la funzione datoriale nella persona del legale rappresentante dell’Ente.

La stessa giurisprudenza di legittimità, in sede di accertamento della responsabilità penale, ha riaffermato il principio secondo cui il rappresentante legale dell’azienda ha la responsabilità dell’organizzazione amministrativa e gestionale della struttura sanitaria, anche al di la degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, sicché detto principio cardine dell’ordinamento dovrà considerarsi valido anche nel settore sanitario.

Statuisce, ancora, la Suprema Corte in detta Sentenza che l’organizzazione ed il funzionamento delle Asl sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale, strumentale delle stesse rispetto al raggiungimento del fine pubblico dell’azienda (Cassazione Sezioni Unite numero 25048 del 2016). Pertanto, all’atto aziendale è affidato il compito di prevedere che singole responsabilità, per specifiche materie, possano essere eventualmente delegate ai dirigenti od ai collaboratori per mezzo di un provvedimento ad hoc del direttore generale.

Nel caso di cui si è occupata la Corte, si è accertato che non è stata raggiunta la prova che alcuna delle prerogative datoriali fosse stata delegata ai dirigenti dei settori aziendali né tanto meno l’atto aziendale aggiungeva alcunché in ordine ad eventuali deleghe ed alle connesse responsabilità.

Alla luce di ciò, pertanto, ci si è richiamati al generale obbligo di vigilanza del direttore generale sull’osservanza, da parte degli organi di gestione, delle norme imperative che disciplinano i rapporti di lavoro, identificando, anche sotto il profilo della culpa in vigilando, una responsabilità del manager, per l’appunto, nella causazione dell’illecito oggetto della sanzione amministrativa.

In definitiva, tale iter logico si pone in conformità ai principi ordinamentali in tema di responsabilità datoriale nelle pubbliche amministrazioni ed, in tal senso, l’identificazione del garante dell’osservanza delle norme sui rapporti d’impiego nel direttore generale quale organo apicale dell’Ente, è confermata, nel caso in esame, dall’accertamento circa l’assenza, nell’atto aziendale, di una qualsiasi delega di responsabilità datoriali al Dirigente di settore o ad altro ufficio separato.