Ferie non godute, al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva

Ferie non godute, al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva

8 Giugno 2025 Off Di La Redazione

La questione delle ferie maturate e non fruite al momento della cessazione del rapporto di lavoro è diventata centrale nel pubblico impiego, in particolare nel settore sanitario. La carenza cronica di personale e le esigenze di servizio spesso impediscono ai medici di usufruire dei giorni di riposo spettanti. Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui, in assenza di prove da parte del datore di lavoro di aver messo il dipendente nelle condizioni di godere delle ferie, spetta al lavoratore un’indennità sostitutiva.

Il 5 giugno 2025, il Tribunale del lavoro di Ferrara ha riconosciuto a due direttori di Unità operativa complessa dell’Azienda ospedaliera universitaria un indennizzo complessivo di circa 140.000 euro per ferie non godute. La sentenza, informa Consulcesi & Partners in una nota, ha stabilito che le dimissioni volontarie non escludono il diritto all’indennità e che non è necessario per il dirigente medico dimostrare le motivazioni organizzative che hanno impedito la fruizione delle ferie. Il tribunale ha inoltre determinato l’indennizzo giornaliero in circa 380 euro, applicando l’art. 33 comma 10 del CCNL di riferimento.

Numerose altre sentenze recenti hanno rafforzato questo orientamento:

• Tribunale di Lecce, Sentenza n. 65/2025: Riconosciuto il diritto a un’indennità di 46.777 euro a una dirigente medica che, al momento del pensionamento, aveva accumulato 175 giorni di ferie non godute e 310 ore di lavoro eccedente, a causa di carenze organizzative dell’ASL.

• Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1467/2024: Accertato il diritto all’indennità per 112 giorni di ferie non fruite da parte di un dirigente medico di primo livello, sottolineando l’obbligo del datore di lavoro di dimostrare di aver invitato formalmente il dipendente a usufruire delle ferie.

• Tribunale di Marsala, Sentenza n. 824/2024: Ribadito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute non può essere negato se il datore di lavoro non prova di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruirne, anche in caso di cessazione volontaria del rapporto.

• Corte d’Appello di Roma, Sentenza n. 4190/2024: Confermata la condanna al pagamento di oltre 28.000 euro a favore di un ex dirigente medico per ferie maturate e non godute, respingendo le contestazioni dell’ASL.

 

L’orientamento europeo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-218/22 del 18 gennaio 2024, ha stabilito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute può essere escluso solo se il datore di lavoro dimostra di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore potesse fruire delle ferie annuali retribuite.

 

L’orientamento giurisprudenziale attuale riconosce il diritto dei medici alla monetizzazione delle ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver adempiuto ai propri obblighi. È fondamentale che le amministrazioni sanitarie adottino misure organizzative adeguate a garantire ai dipendenti la possibilità di usufruire delle ferie, evitando così contenziosi e oneri economici aggiuntivi.

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.doctor33.it/articolo/64615/ferie-non-godute-al-lavoratore-spetta-unindennita-sostitutiva-che-cosa-dicono-le-sentenze