Coronavirus, le sanzioni per chi non “resta a casa”

Coronavirus, le sanzioni per chi non “resta a casa”

14 Marzo 2020 0 Di Avv. Corrado Riggio

Cosa rischia chi non rispetta il decreto ed esce di casa senza motivo? Le norme in vigore prevedono una serie di misure commisurate all’infrazione commessa.

 

In questo difficile periodo dovuto alla diffusione repentina del Coronavirus nel nostro Paese, il Governo ha emanato più decreti ravvicinati, valevoli su tutto il territorio nazionale, al fine di tentare di arginare la rapida diffusione del virus in questione, introducendo rigide limitazioni ai movimenti di tutti i cittadini.

In tutta Italia sono fortemente limitati gli spostamenti, che il Governo raccomanda di evitare a meno che non si tratti di necessità e urgenze. Chi non rispetta queste regole andrà incontro a diverse sanzioni, a seconda della gravità della violazione. È concesso muoversi per lavoro, per visite mediche o per bisogni primari, come andare a fare la spesa. I cittadini che si muovono dovranno dimostrare di farlo a causa di motivi legittimi e munirsi quindi dell’apposito modulo di autocertificazione (che è possibile scaricare dal sito del Ministero dell’interno). Per tutti coloro che invece saranno sorpresi a spostarsi sul territorio senza una valida motivazione scatteranno una serie di sanzioni. Con una circolare indirizzata ai prefetti, il Viminale ha attuato una serie di controlli, da attuarsi su tutto il territorio nazionale e, poi, indicato i criteri da seguire per chi violerà le norme del decreto.

Ecco di seguito le sanzioni per chi non rispetta il decreto: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”: questo il testo dell’articolo 650 del codice penale, a cui fa riferimento il decreto. Chi viene sorpreso a violare le nuove direttive, non osservando appunto il provvedimento dell’autorità emanato per questioni di pubblica sicurezza e di tutela della salute pubblica, può essere sanzionato con una multa di 206 euro o con l’arresto e la reclusione fino a tre mesi. A meno che il fatto non costituisca un reato più grave, si legge: in questo senso sono menzionati alcuni articoli del codice penale tra cui quello di resistenza a pubblico ufficiale, per cui è prevista reclusione da 6 mesi a 5 anni o quella di violenza e minaccia a un corpo politico-amministrativo-giudiziario, per cui la pena può arrivare fino a 7 anni.

Ancora più gravi sono le sanzioni di carattere penale per chi viola la quarantena; in tal caso il soggetto in questione rischia il carcere. Infatti, in quest’ultima ipotesi è previsto un divieto assoluto, che non ammette eccezioni: chi si trova in quarantena non può sottrarsi dalla condizione di isolamento per nessuna delle eccezioni sopra indicate. Chi viene sorpreso a violare queste indicazioni rischia l’arresto immediato e il carcere. Infatti in questo caso la violazione riguarda l’articolo 452 del codice penale, cioè quello che disciplina i reati contro la salute pubblica. La pena in questo caso può arrivare fino ai 12 anni di carcere.

I controlli legati agli spostamenti per accertare che il Dpcm venga rispettato avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda invece la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni, mentre verifiche dello stesso tipo saranno svolte da carabinieri e dalla polizia municipale lungo la viabilità ordinaria. Per il trasporto ferroviario, invece, se ne occuperà la polizia ferroviaria insieme al personale delle ferrovie dello Stato, le autorità sanitarie della Protezione Civile: i passeggeri saranno canalizzati in entrata e uscita dalle stazione “al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi termoscan”. Inoltre si procederà ai controlli sulle autodichiarazioni. Anche negli aeroporti ai passeggeri verrà chiesto di presentare il documento di autodichiarazioni. Tali autodichiarazioni, specifica la circolare inviata ai Prefetti dalla ministra Lamorgese, potranno essere rese anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. La loro veridicità potrà essere verificata anche in seguito con successivi controlli. Per chi sarà sorpreso a dichiarare il falso, la pena può arrivare fino ai 2 anni di reclusione. Lo stabilisce l’articolo 483 del codice penale, che regola la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.

Infine, va ricordato che in Regione Campania il governatore ha ritenuto in data 13 marzo di emanare un’ordinanza ulteriormente restrittiva con la quale ha disposto, fino al giorno 25 marzo prossimo, che è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni consentendo esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In tale ordinanza, inoltre, vengono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Per i trasgressori è previsto l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.