Chi risponde dei danni procurati da animali randagi?

Chi risponde dei danni procurati da animali randagi?

14 Gennaio 2020 0 Di Avv. Corrado Riggio

L’onere della prova resta a carico della parte lesa. Questa la condizione per ottenere un risarcimento da Comune e Azienda sanitaria locale di appartenenza.

 

Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice di Appello, sezione I, con recente Sentenza recante numero 3410 del 6 novembre scorso, ha sancito che in caso di danni cagionati da animali, la responsabilità è in capo al Comune o all’Azienda sanitaria locale, solo nell’ipotesi in cui l’animale risulti essere randagio.

Presupposto per l’invocazione della responsabilità di uno dei convenuti, infatti, è in primo luogo la dimostrazione che l’evento sia stato determinato da un cane randagio e non da un cane di proprietà di privati.

La Giurisprudenza più recente, del resto, nel delimitare i casi in cui Comune o Asl sono chiamati a rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2043 del codice civile, dimostrando che l’evento è stato determinato da un fatto colposo degli Enti (cfr. Cassazione Civile Sentenza n. 31957 del 2018; 18954 del 2017).

Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell’esistenza di un obbligo non adempiuto da parte del convenuto invocato quale danneggiante e, quindi, in via preliminare, la prova che il cane fosse randagio.

Se il danno è, invece, provocato da un cane non randagio, infatti, non potrà invocarsi la responsabilità del Comune o della Asl (chiamati ad intervenire solo rispetto al fenomeno del randagismo), ma dovrà reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2052 del codice civile.

Si ricorda che l’articolo 2052 del codice civile prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni da esso cagionati, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo le ipotesi di caso fortuito.

La circostanza che, nel caso in questione, l’appellante abbia fatto rilevare che il cane fosse sporco, dunque, non rileva in quanto la responsabilità del proprietario sussiste anche nei casi in cui l’animale sia fuggito o smarrito.

Pertanto, in conclusione va ribadito che per far valere in giudizio la responsabilità del Comune o della Asl, il danneggiato dovrà provare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2043 del codice civile che l’evento sia stato determinato da un cane randagio e, quindi, da un fatto colposo, da addebitare esclusivamente ai suddetti Enti.