Accordo approvato per la distribuzione dei presidi diabetici
24 Luglio 2019A garanzia della libertà di scelta del paziente, l’accordo prevede la possibilità di poter ottenere un prodotto diverso da quello indicato nel Piano terapeutico personalizzato.
Con il decreto numero 48 – sottoscritto dal direttore generale tutela della salute, avvocato Antonio Postiglione e dal presidente della Giunta regionale Campania, Vincenzo De Luca – è stata approvata un’ipotesi d’accordo ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, numero 371 “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, volta a normare le modalità di distribuzione dei presidi per diabetici e i relativi prezzi. Il relativo protocollo d’intesa è stato sottoscritto dal governatore campano, dal direttore generale per la Tutela della salute, la Federfarma Campania e Assofarm Campania.
Secondo l’intesa gli “assistiti, in possesso dei Piani terapeutici attivi, potranno recarsi alle farmacie pubbliche e private convenzionate per il ritiro del quantitativo prescritto”. Il farmacisti, dal canto loro, sono tenuti a stampare il Piano terapeutico, e ad apporvi le fustelle dei presidi consegnati. Sempre a cura dei farmacisti la contabilizzazione delle spese sostenute per ogni paziente che deve essere inviata alla Asl di riferimento.
A garanzia della libertà di scelta del paziente, l’accordo prevede la possibilità per il farmacista, su espressa volontà sottoscritta dell’assistito, di poter erogare un dispositivo medico diverso da quello indicato nel Piano terapeutico personalizzato e redatto dal medico del centro diabetologico, purché dotato di equivalenti caratteristiche tecniche. Al successivo rinnovo del Piano terapeutico, il competente centro diabetologico avrà facoltà di confermare il presidio scelto dall’assistito, oppure sostituirlo con un altro ritenuto più idoneo. Chiaramente resta ferma la competenza del medico curante diabetologo, di disporre la non sostituibilità del prodotto prescritto, previa compilazione di una breve relazione a supporto della scelta.