Quando l’orco è ministro di culto (VII parte)

Quando l’orco è ministro di culto (VII parte)

5 Novembre 2019 0 Di Aureliano Pacciolla* e Antonio Iaia**

Il ruolo della psicologia giuridica nei casi di abuso sessuale perpetrato da sacerdoti in Italia. L’adozione di “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”.

Nel documento in analisi si afferma che la segnalazione di un abuso non esclude né ostacola la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata.

Inoltre, ne’ “I principi guida” al paragrafo “Giustizia e Verità” leggiamo: “La Chiesa ricerca la verità e mira al ristabilimento della giustizia: perché questi obiettivi siano perseguiti senza esitazione, se ne fa promotrice con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la fattiva collaborazione con l’autorità civile”. Si aggiunge anche che “Le procedure canoniche vanno rigorosamente rispettate, esse non hanno lo scopo di sostituirsi all’autorità civile”.

Nel punto che riguarda la trattazione delle segnalazioni di presunti abusi sessuali, si afferma: “La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata. Per questo motivo, il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale o colui che dichiara di aver sofferto tale delitto o i suoi genitori o tutori vengano sempre e chiaramente informati dall’autorità ecclesiastica della possibilità di presentare denuncia, secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non intende in alcun modo sostituirsi a essa.”

In fine si ribadisce, “eventualmente sentito il Rdtm o il Sidt/Srtm, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia; se richiesta, fornirà piena collaborazione all’autorità giudiziaria”.

Una prima osservazione non è solo di tipo terminologico perché tocca la sostanza giuridica. Perché si afferma che l’autorità ecclesiastica deve informare sulla “possibilità di presentare denuncia” e non sulla obbligatorietà di denuncia?

Perché la collaborazione all’autorità giudiziaria dovrà essere fornita solo “se richiesta”?

L’autorità ecclesiastica benché non abbia l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori, dovrà informare l’autore della segnalazione e il genitore (o il tutore legale della presunta vittima) perché quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato.

Sembra che i Vescovi Italiani non hanno l’obbligo di denunciare e, a loro facoltà, “potrebbero” trasmettere la notitia criminis alla Autorità giudiziaria.

Questa normativa è fondata su un punto dei Patti Lateranensi e non è presente in altre legislazioni nel mondo e quindi verrebbe da chiedersi: è giusto mantenere questo privilegio? Forse non è un vero e proprio privilegio, ma questa normativa va a vantaggio delle vittime o dei carnefici? Cui prodestmantenere questa facoltà di limitare la collaborazione per la Autorità giudiziaria italiana?

Aureliano Pacciolla* Psicologo e psicoterapeuta, perito forense, già docente di psicologia generale e psicologia della personalità all’Università Lumsa-Humanitas di Roma.

Antonio Laia** Avvocato