Mancato consenso informato e diritto al risarcimento

Mancato consenso informato e diritto al risarcimento

9 Gennaio 2020 0 Di Avv. Corrado Riggio

Con una pronuncia dello scorso novembre la Suprema Corte ha provveduto a ridisegnare, complessivamente, la norma relativa al diritto all’informazione del paziente.

La Corte di Cassazione, Sezione terza civile, con recentissima Sentenza recante numero 28985 dell’11 novembre 2019, ha colto l’occasione per rivisitare sistematicamente l’istituto del consenso informato, dettando una serie di principi utili a risolvere le principali situazioni che potrebbero presentarsi.

La Corte in detta Sentenza ha premesso che, come noto, la violazione del dovere informativo nei confronti del paziente può causare: 1. un danno alla salute quando risulti che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento; 2. un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, purché si tratti di un pregiudizio di apprezzabile gravità.

Dopo tale premessa i Giudici della Cassazione hanno, poi, dettato i principi utili a risolvere le situazioni legate alla violazione dell’istituto del consenso informato, stabilendo che occorre distinguere a seconda che l’omessa o insufficiente informazione sia relativa ad un trattamento sanitario che:

A) ha cagionato un danno alla salute per una condotta colposa, ed allora, se risulta che il paziente, ove correttamente informato avrebbe comunque acconsentito all’intervento, lo stesso avrà diritto al risarcimento per il solo danno alla salute oppure non avrebbe acconsentito, dando la possibilità, in questa ipotesi, al paziente di poter richiedere ed ottenere il risarcimento non solo per il danno alla salute ma anche per la lesione del diritto all’autodeterminazione;

B) ha cagionato danno alla salute per una condotta non colposa, se risulta che il paziente, correttamente informato, non avrebbe acconsentito all’intervento; in questo caso il risarcimento comprenderà il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e l’eventuale danno alla salute differenziale tra lo stato conseguente all’intervento e quello preesistente;

C) non ha cagionato danno alla salute, se risulta che il paziente, correttamente informato, avrebbe comunque acconsentito all’intervento; in questa ipotesi non sarà dovuto alcun risarcimento;

D) non ha cagionato danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito indagini diagnostiche più accurate e attendibili con il contestuale sorgere del diritto per il paziente al risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, in termini di contrazione della libertà personale e di sofferenza soggettiva provata dallo stesso.

Inoltre, la Corte sempre in tale sentenza ha ribadito il principio in virtù del quale grava sul paziente l’onere di provare che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. La prova, in ogni caso, potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il fatto notorio, le massime di comune esperienza, nonché le presunzioni.