
Liste d’attesa, via libera all’intesa Stato-Regioni: ecco le modalità definite
13 Giugno 2025 Off Di La RedazioneDopo mesi di confronto, Governo e Regioni hanno raggiunto l’intesa sul decreto attuativo che definisce modalità e limiti per l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di riduzione delle liste d’attesa sanitarie, come previsto dall’articolo 2 del DL 73/2024 (convertito nella legge 107/2024). Il provvedimento disciplina l’operatività dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, incardinato presso il Ministero della Salute.
Il decreto, approvato in Conferenza Stato-Regioni, chiarisce che i poteri sostitutivi saranno attivabili solo in caso di gravi inadempienze da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione. L’intervento si articola in più fasi: contestazione formale, possibilità di controdedurre entro 30 giorni, assegnazione di un termine (fino a 90 giorni) per il superamento delle criticità. In caso di inadempienza persistente, l’Organismo può adottare atti o provvedimenti in sostituzione dell’amministrazione regionale.
Il potere sostitutivo può essere esercitato anche nei casi di mancata nomina del RUAS (Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria), figura introdotta per coordinare gli interventi a livello territoriale. In tal caso, trascorso il termine previsto, l’Organismo può nominare direttamente il direttore regionale della sanità come RUAS ad interim.
L’intesa raggiunta consente ora lo sblocco dell’intero pacchetto attuativo del decreto liste d’attesa, comprese le misure legate alla trasparenza dei dati e all’interoperabilità delle piattaforme regionali con il cruscotto nazionale.
Come evidenziato da Il Sole 24 Ore, il compromesso con le Regioni è stato raggiunto chiarendo che l’intervento statale avverrà solo su basi documentate e con percorsi tracciabili, evitando automatismi e tutelando l’autonomia regionale.
L’accordo consente al Ministero di agire in caso di inefficienze persistenti, rafforzando il ruolo centrale dell’Organismo di verifica, a cui spetta anche la redazione di una relazione annuale sulle attività svolte in sostituzione. Le azioni dell’Organismo dovranno essere rendicontate dettagliatamente, anche tramite la pubblicazione di report sui casi di intervento e sulle spese sostenute.
Il decreto include una clausola di invarianza finanziaria: tutte le attività saranno svolte con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
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