La Guardia medica nell’Ordinamento giuridico

La Guardia medica nell’Ordinamento giuridico

27 Aprile 2023 Off Di Avv. Corrado Riggio

La Guardia medica (Continuità assistenziale) nell’ambito del nostro ordinamento sanitario, è stata istituita al fine di poter fornire una continuità assistenziale di notte e nei giorni festivi, allorquando il proprio medico o il pediatra di base non sono disponibili.

Trattasi di una figura importante in quanto chiamata a fornire assistenza di base sia in ambulatorio che presso il domicilio del paziente quando il carattere d’urgenza lo richiede e, per l’appunto è chiamata a svolgere la propria attività nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne. La guardia medica si potrà contattare nell’ipotesi in cui si abbia un malore improvviso o quando sia necessario, con urgenza, prendere un farmaco che richieda la necessaria prescrizione.

In genere, in ogni Comune risulta essere presente un presidio di guardia medica e se le condizioni del paziente lo permettono, sarà possibile recarsi direttamente nei locali a ciò adibiti, anche, se di solito, è sempre preferibile effettuare un primo consulto telefonico in modo che sarà direttamente il medico di guardia a valutare l’opportunità di chiedere al paziente di recarsi presso il presidio oppure se effettuare una visita domiciliare.

Il medico di guardia è chiamato a fornire un’assistenza d’urgenza ed, in tale ambito, potrà prescrivere farmaci necessari per terapie d’urgenza, prescrivere farmaci la cui interruzione rischierebbe di aggravare le condizioni del paziente, rilasciare certificati medici, in caso di necessità e per la durata massima di tre giorni, prescrivere esami e visite specialistiche urgenti e disporre il ricovero in ospedale.

Per ciò che concerne, invece, l’obbligo o meno per la guardia medica di recarsi al domicilio del paziente, questo dipende dalle condizioni di salute di quest’ultimo ovvero nei casi meno gravi, il medico di guardia, può limitarsi ad un consulto telefonico, se però la situazione è grave dovrà recarsi immediatamente presso l’abitazione del paziente e valutare se procedere al ricovero oppure indirizzarlo al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti. In tal senso, la Cassazione ha affermato il principio, ormai consolidato, che sussiste il reato di omissione di atti d’ufficio nell’ipotesi in cui il medico di guardia non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l’opportunità di richiedere l’intervento del 118 per il trasporto in ospedale, dimostrando, in tal modo, di essersi reso conto che la situazione richiedeva il tempestivo intervento di un medico.

La guardia medica non si paga in quanto ai costi di questo servizio provvede direttamente lo Stato; le cose cambiano se ci si rivolge, invece, alle c.d. guardie mediche private, presenti soprattutto nelle grandi città. In tal caso, infatti, occorrerà pagare la prestazione.

Infine, vi sono le guardie mediche c.d. turistiche, presenti nelle località turistiche e destinate a coloro che si trovano fuori dal proprio Comune di residenza per motivi di viaggio o di lavoro; in tal caso sarà necessario corrispondere un ticket il cui importo varia da Regione a Regione.