La Cassazione: l’equipe medica deve garantire anche il decorso post-operatorio

La Cassazione: l’equipe medica deve garantire anche il decorso post-operatorio

9 Dicembre 2020 0 Di Corrado Riggio

Di fronte ad una sintomatologia evidente che sorge subito dopo un’operazione chirurgica, il medico non può non effettuare i necessari accertamenti.

La Suprema Corte con recente sentenza recante numero 32871 del 2020 ha sancito che la posizione di garanzia dell’equipe medica non può ritenersi limitata alla sola durata dell’intervento chirurgico ma si deve considerare estesa anche al successivo decorso. In definitiva, i Supremi Giudici hanno affermato che con il compimento di un’operazione chirurgica, l’intera equipe medica assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente che impone ad ogni sanitario di agire nel pieno rispetto delle regole di prudenza e diligenza e di farlo sia durante l’intervento che nella valutazione del successivo decorso post-operatorio.

Infatti, sostiene la Corte, che di fronte ad una sintomatologia evidente che sorge subito dopo un’operazione chirurgica, il medico non può non effettuare i necessari accertamenti, altrimenti agisce con negligenza e potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato. In sostanza, il sanitario deve adeguatamente considerare tutti i segnali d’allarme di una eventuale complicazione post-chirurgica, senza poter considerare limitato il proprio dovere di garanzia solo all’interno della sala operatoria. Nel caso esaminato nella Sentenza sopra richiamata, ad esempio, il medico è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo, tra le altre cose, per non aver adeguatamente verificato il decorso post-operatorio del paziente e, nello specifico, per non essersi accorto dell’anuria derivante dalla lesione iatrogena della vescica determinata nel corso dell’intervento chirurgico, così non facendo nulla per impedire lo shock settico del paziente.

Per i Giudici, il fatto che l’anestesista, nel corso dell’intervento, non abbia segnalato l’anuria non è da considerarsi circostanza idonea ad escludere la negligenza del sanitario nella fase post-operatoria, attesa la sintomatologia evidente e, pertanto, da qui la conferma della condanna del medico in questione.