È considerato responsabile il medico che sceglie la via più facile ma anche più rischiosa

È considerato responsabile il medico che sceglie la via più facile ma anche più rischiosa

4 Maggio 2021 0 Di Corrado Riggio

È certamente ravvisabile colpa nel comportamento del sanitario il quale non si astiene da un intervento che la comune cultura nel settore ritiene oltremodo rischioso.

La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 12968 ha precisato che vi è colpa professionale medica quando il sanitario, senza aver effettuato preventivi accertamenti diagnostici, decide, tra due terapie possibili, di scegliere la via più rischiosa dell’intervento chirurgico.

In tal caso vi è una condotta imprudente e negligente che se, produttiva di lesioni ai danni del paziente, comporta la sua responsabilità di natura penale. Questo poiché l’attività del medico deve essere improntata alla massima prudenza, per cui, se il medico si trova di fronte a due alternative terapeutiche, prima di scegliere quale strada intraprendere, dovrà sottoporre il paziente a tutti gli accertamenti diagnostici anche di tipo strumentale, prima di optare per l’intervento chirurgico.

In definitiva, i Supremi Giudici in tale Sentenza hanno ritenuto colpevole il medico poiché, lo stesso, posto di fronte all’alternativa di stabilire la terapia curativa è sempre tenuto a preferire la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, tanto più laddove una di esse sia costituita da un intervento idoneo a produrre, con molta probabilità, effetti demolitivi permanenti.

Quindi, è certamente ravvisabile colpa nel comportamento del sanitario il quale non si astiene da un intervento che la comune cultura nel settore ritiene oltremodo rischioso e giudica utile solo in caso di certezza di una determinata diagnosi, che non era in condizioni di avere.

Il medico, in definitiva, è obbligato ad acquisire tutte le informazioni necessarie sia dal paziente che da altre fonti affidabili, al fine di garantire la correttezza del trattamento chirurgico.

La colpa medica professionale per errore diagnostico si configura, infatti, non solo quando costui non riesce ad inquadrare il caso clinico in una patologia specifica in presenza di uno o più sintomi, ma anche quando omette di eseguire o disporre controlli ulteriori e doverosi per procedere ad una corretta formulazione della diagnosi.