Abusi sessuali su minori nella Chiesa (IV parte)

Abusi sessuali su minori nella Chiesa (IV parte)

29 Agosto 2020 0 Di Aureliano Pacciolla*
  1. PUNTI DA APPROFONDIRE

 

Pur riconoscendo la chiarezza, la sinteticità e l’articolazione logico-pratica di questo “vademecum” restano alcuni punti che gli esperti dovranno chiarire per una applicazione ottimale nei casi più complessi.

Un primo chiarimento dovrà essere riservato alla procedura dell’indagine previa quando si rende necessario ascoltare un minore o una persona ad esso equiparata. In questi casi si raccomanda che “si adottino le norme civili del Paese e modalità adeguate alla età e allo stato” (vademecum, 3c, n. 51). Qui sarebbe bene precisare – soprattutto all’Ordinario – perché dovrà gestire l’indagine previa con l’aiuto di esperti di sua fiducia, che tra i professionisti più competenti a svolgere questo ruolo vi sono i periti e i CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio e di Parte) che hanno ricevuto una formazione specifica appositamente per interagire con minori e adulti vulnerabili nei vari Tribunali (Penale, Civile e Minori-le). Qui è opportuno ricordare come sia ormai prassi comune che in tutti i Paesi per ascoltare i minori si scelgono psicoterapeuti con un training nella CBCA (Criteria-Based Content Analysis) e nell’applicazione della VCL (Validity Check-List). Questa procedura inizialmente fu applicata proprio per l’ascolto protetto in sede di incidente probatorio ma ora è applicata in tutti gli ascolti protetti in cui è necessaria la diagnosi di attendibilità, credibilità e suggestionabilità verificabile anche dagli psicologi di parte. Un ascolto protetto condotto da un magistrato o avvocato o da chiunque non abbia avuto un training specifico sull’applicazione della CBCA non rende un buon servizio alla verità processuale, può essere facilmente impugnato, confonde maggiormente i bambini (o adulti vulnerabili) e dovrà es-sere ripetuto con ovvie conseguenze negative sulla parte lesa. Questo vale anche per i casi in cui è l’Ordinario che dovrebbe valutare la credibilità (vedi nota n. 4 di questo articolo).

Un altro motivo per cui i Vescovi dovrebbero avere la collaborazione di alcuni psicoterapeuti di loro fiducia è perché molti di questi processi canonici saranno trattati anche nel Tribunale Penale (in alcuni Paesi detto Corte Criminale) in cui è sempre prevista la figura di uno psicologo come CTP (Consulente Tecnico di Parte). Infatti è consigliabile che lo psicologo che ha seguito un caso nelle fasi canoniche di indagine previa o di processo giudiziale o extragiudiziale o post-giudiziale sia CTP anche nel processo penale del Paese in cui si svolge il processo. Questi ruoli (CTP nel Tribunale Penale Civile e CTP nel Tribunale Ecclesiastico) dovrebbero essere compatibili. Invece, all’interno dello stesso pro-cesso canonico, il ruolo di psicologo nell’indagine previa non è compatibile con quello durante il pro-cesso sia giudiziale che extragiudiziale.

Un ulteriore motivo per assicurare una collaborazione di fiducia tra il Vescovo e uno psicologo clinico (o psicoterapeuta) è per tutti i casi in cui la presunta vittima non sia un minore o una persona ad esso equiparata o vulnerabile. Infatti, nei processi per pornografia o pedopornografia, stalking o per mobbing (o per altre forme di abuso di potere), la vittima non necessariamente è equiparabile ad un minore o ad una persona vulnerabile; tuttavia, il reato permane ed il CTP psicologo è utile e necessario in entrambi i tipi di procedimenti, Civili ed Ecclesiastici.

Un secondo punto che dovrebbe essere adeguatamente commentato e chiarito è quello che prevede il non luogo a procedere nel caso di decesso dell’accusato. In questi casi, sarebbe giusto non attivare alcun tipo di processo penale? Nel caso in cui da una parte la vittima ha riferito e certificato dei danni, dall’altra vi sono prove certe (come per esempio la presenza di tracce organiche) relati-ve all’accusato, cosa fare in caso di decesso dell’accusato prima della sentenza finale? Sospendere ogni tipo di procedura penale?

Un terzo punto da chiarire è quello relativo all’ipotesi di conflitto fra quanto determinato nelle linee guida di una Conferenza Episcopale Nazionale e questo “vademecum”, quale dei due documenti deve prevalere? La nostra opinione è quella di determinare la prevalenza di questo “vademecum” su tutte i documenti pregressi, incluso quello sulle linee guida. Il motivo sta nella valutazione molto positiva – per chiarezza e completezza – di questo “vademecum” e anche per la praticità applicativa di un unico punto di riferimento in tutto il mondo cattolico. Il vantaggio dal punto di vista formativo ci sembra evidente. Tuttavia ogni esperto – sia psicologo che canonista – dovrà imparare a interagire con la legislazione locale.

 

*Psicologo e psicoterapeuta, perito forense, già docente di psicologia generale e psicologia della personalità all’Università Lumsa-Humanitas di Roma