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	<title>cassazione Archivi - TuttoSanità</title>
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	<title>cassazione Archivi - TuttoSanità</title>
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		<title>Cassazione, ok al referendum per l&#8217;abrogazione dell&#8217;autonomia differenziata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 07:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPANIA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per l&#8217;Ufficio centrale della Suprema Corte, come anticipato da Repubblica on line, dunque è legittima la richiesta di abrogazione. L&#8217;ordinanza&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">Per l&#8217;Ufficio centrale della Suprema Corte, come anticipato da Repubblica on line, dunque è legittima la richiesta di abrogazione. L&#8217;ordinanza della Cassazione arriva dopo il pronunciamento della Consulta che aveva, tra l&#8217;altro, considerato &#8220;illegittime&#8221; specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. La parola definitiva torna ora alla Corte Costituzionale.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La decisione della Suprema corte è illustrata in una ordinanza di circa trenta pagine. Gli ermellini non hanno dato invece il via libera al quesito presentato dai consigli regionali che puntavano all&#8217;abrogazione parziale. Nella sentenza del 3 dicembre scorso la Consulta, chiamata ad esprimersi sulle questioni di costituzionalità e accogliendo parzialmente i ricorsi di quattro Regioni, ha affermato che &#8220;il regionalismo corrisponde a un&#8217;esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione&#8221; e &#8220;spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale&#8221;. E ancora: &#8220;la vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.)&#8221;. </span></p>
<p id="ob"><span style="font-size: 14pt;">&#8220;La Cassazione ha dichiarato legittima la richiesta di referendum per l&#8217;abrogazione totale della legge Calderoli &#8211; così in una nota il deputato di AVS e co-portavoce di </span><strong style="font-size: 14pt;">Europa Verde Angelo Bonelli </strong><span style="font-size: 14pt;">-. È una decisione importante contro una legge che aumenta le disuguaglianze tra i territori e indebolisce l&#8217;unità nazionale. Settori come sanità, scuola e infrastrutture non possono essere frammentati. La Corte Costituzionale, con la sua sentenza, aveva già demolito sostanzialmente la legge Calderoli sull&#8217;autonomia differenziata, andando oltre le aspettative&#8221;. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">&#8220;La sua pronuncia ha chiarito che materie fondamentali come ambiente, energia, trasporti e commercio estero non possono essere trasferite alle regioni, riconoscendole come competenze centrali dello Stato. Ora la Cassazione ribadisce che il quesito sull&#8217;abrogazione totale deve andare avanti, nonostante i tentativi del governo di fermarlo. Questa è la disfatta dell&#8217;autonomia differenziata leghista e del mercimonio politico tra Meloni e Salvini. L&#8217;autonomia differenziata non può essere uno scambio politico per altre riforme come il premierato. Questa legge non serve al Paese, ma solo a portare avanti interessi di parte, a discapito dell&#8217;unità e dell&#8217;uguaglianza tra i cittadini. Il referendum è una grande occasione per fermare questa deriva e permettere ai cittadini di esprimersi su una riforma sbagliata. L&#8217;Italia non si divide&#8221;, conclude.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">&#8220;Siamo soddisfatti, vogliamo abrogare completamente questa legge ingiusta e dalla Cassazione arriva una conferma importante che questo referendum si può fare &#8211; ha detto all&#8217;ANSA la <strong>vicepresidente del comitato nazionale contro l&#8217;autonomia differenziata e segretaria confederale Uil Ivana Veronese</strong> -. Ora aspettiamo la pronuncia della Corte Costituzionale a gennaio che dovrà esprimersi sulla ammissibilità totale&#8221;. &#8220;La Cassazione aveva già disposto l&#8217;unificazione del nostro quesito abrogativo totale con quello delle Regioni e ora &#8211; da quanto apprendiamo &#8211; ha eliminato i quesiti di abrogazione parziale dell&#8217;autonomia differenziata delle Regioni. Andiamo dunque avanti sulla eliminazione totale di questa legge ingiusta&#8221;, spiega Veronese.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il Giudice dà ragione ai lavoratori e boccia la tesi dell&#8217;Asl Salerno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 06:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[SALERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[bocciata]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cgil-Fp]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Suprema di Cassazione, con propria ordinanza del 22 novembre 2022, dà ragione ai lavoratori e respinge l’appello proposto&#8230;</p>
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<span style="font-size: 14pt;">La Corte Suprema di Cassazione, con propria ordinanza del 22 novembre 2022, dà ragione ai lavoratori e respinge l’appello proposto dall’Asl Salerno che nonostante le ampie ed articolate motivazioni dei giudici di appello della Corte territoriale ha voluto impugnare la relativa statuizione.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">I lavoratori rappresentanti dalla FP CGIL Salerno, difesi dall&#8217;avvocata Giuliana Alati dell&#8217;Ufficio legale della CGIL Salerno (unitamente ad altri lavoratori iscritti rappresentati da altri legali), sono stati tutelati e difesi nei propri diritti anche in Cassazione.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">I giudici della Corte Suprema di Cassazione hanno ritenuto, contrariamente alla linea interpretativa dell’Asl Salerno, che il ragionamento seguito dai giudici della Corte di Appello di Salerno era corretto e, quindi, non censurabile. La sentenza di appello aveva accolto parzialmente i motivi e riconosciuto ai lavoratori ricorrenti gli istituti richiesti nel ricorso di primo grado.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">I giudici di secondo grado, ebbero a stabilire che tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato non possono essere poste in essere discriminazioni sulla retribuzione e sulla anzianità lavorativa.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Pertanto, nel rispetto della Direttiva Europea numero 1999\70\CEE e relativo Accordo Quadro al datore di lavoro, pubblico o privato, è imposto l’obbligo del pari riconoscimento giuridico ed economico. Ne consegue che anche ai fini dell’anzianità di servizio, il periodo di lavoro precario deve essere considerato per intero e non al 50 per cento come erroneamente asserito ed applicato nei propri atti dall’ASL Salerno.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Sul punto, la Corte richiama” il principio secondo cui l’anzianità di servizio maturata con più contratti a termine deve essere riconosciuta per intero; quindi, tutta l’anzianità di servizio maturata in virtù dei molteplici contratti a termine precedenti all’acquisizione dello “status” di lavoratori a tempo pieno ed indeterminato vale per intero, a condizione, però, che i lavoratori medesimi, abbiano svolto sempre, indipendentemente, dalla tipologia contrattuale di lavoro loro applicata(non di ruolo o di ruolo) le stesse identiche mansioni”.</span><br />
<span style="font-size: 14pt;">Non è ammessa nessuna distinzione tra i due diversi regimi lavorativi (lavoro a termine ed indeterminato) tanto sotto il profilo strettamente economico così come relativamente all’anzianità. C’è voluta la decisione della Cassazione in premessa richiamata per riportare nell’ambito dell’Asl Salerno la piena legalità e la corretta interpretazione di alcuni principi e norme contrattuali dalla medesima violati e non correttamente applicati.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">&#8220;Per il Comparto Sanità, la pronuncia in questione, rappresenta e costituisce in ragione dei principi dedotti una delle prime decisioni su queste materie, se non proprio la prima in assoluto. Adesso l’Asl Salerno, oltre ad un esborso economico notevole, dovrà con immediatezza correre ai ripari e rivedere la posizione di centinaia di Operatori. Pena una valanga di ricorsi. La FP CGIL invita gli ulteriori potenziali aventi diritto, che risultano essere stati lesi e discriminati in passato, a contattare il nostro Ufficio legale per le necessarie azioni legali&#8221; &#8211; dichiara Antonio Capezzuto segretario generale della FP CGIL Salerno.</span></p>
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		<title>Anche per il medico non specializzato esiste la titolarità di una posizione di garanzia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Cassazione ha esaminato il caso di un anestesista non ancora specializzato che non avendo saputo controllare l’inefficienza di un&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>La Cassazione ha esaminato il caso di un anestesista non ancora specializzato che non avendo saputo controllare l’inefficienza di un apparecchio anestesiologico, ha causato la morte di un paziente.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 10152 ha chiarito che i laureati in medicina, anche se non ancora specializzati, sono tenuti all’obbligo di osservare le leges artis e di garantire il paziente che hanno in cura. Probabilmente sia per la carenza di personale ma, forse anche per l’eccessiva leggerezza di alcuni direttori di reparto, accade ormai di frequente che medici non ancora specializzati vengano caricati di responsabilità che non sono in grado di sostenere, con tutte le relative conseguenze che ne possono derivare, anche gravi.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La Cassazione ha esaminato con questa Sentenza il caso di un anestesista non ancora specializzato che non avendo saputo controllare l’inefficienza di un apparecchio anestesiologico, ha causato la morte di un paziente nel corso di un intervento chirurgico, al quale aveva partecipato come unico anestesista. I Giudici hanno in primis rilevato la generale imprudenza e la colpa sia del medico, che aveva accettato di partecipare autonomamente a molteplici interventi chirurgici nonostante la sua inesperienza ed imperizia rispetto ad altri anestesisti specializzati e strutturali, sia del primario che aveva consentito l’inserimento dello stesso in turni di guardia diurni con partecipazione autonoma alle operazioni. Del resto, per poter far fronte con la dovuta professionalità ai problemi che possono insorgere nel corso di un’anestesia, servono anni e, più precisamente, sette anni. Infatti, è questa la durata della c.d. “gavetta” che in Sentenza è stata ritenuta necessaria affinché un medico anestesista possa maturare un’adeguata esperienza, la fredezza e la lucidità necessarie per poter gestire le emergenze nei tempi strettissimi che può avere a disposizione nel corso di un intervento chirurgico. Comunque, sostengono i Supremi Giudici, in ogni caso, non bisogno dimenticare che anche i semplici laureati in medicina e chirurgia che siano abilitati all’esercizio della professione medica, anche se non specializzati, sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti del paziente e sono tenuti ad osservare, per l’appunto, le leges artis in materia.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Il medico che agisca come anestesista, quindi, è tenuto sempre a controllare preventivamente l’apparecchio di anestesia e le sue componenti ed a osservare in maniera continua e scrupolosa il paziente, monitorando le sue funzioni vitali. Nel caso di specie, invece, il medico aveva omesso del tutto di controllare lo strumento utilizzato ed aveva sottovalutato il pallore, la cianosi e la mancanza di polso centrale oltre che la midriasi del paziente durante l’operazione, derivanti dal malfunzionamento del predetto apparecchio. In tal modo aveva compromesso definitivamente ogni possibilità di recupero del paziente e, per tale ragione, è stato chiamato a rispondere penalmente del decesso. </span></p>
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		<title>Va sanzionato il farmacista che anticipa medicine senza ricetta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 09:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione afferma che la consegna anticipata del farmaco senza ricetta può avvenire solo se è necessario garantire&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>La Corte di Cassazione afferma che la consegna anticipata del farmaco senza ricetta può avvenire solo se è necessario garantire la prosecuzione del trattamento.</strong></span></h3>
<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong> </strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza del 2021 recante numero 1420 ha sancito che il farmacista va sanzionato per aver consegnato anticipatamente farmaci senza ricetta, nell’ipotesi in cui lo stesso non riesca a dimostrare che esistevano le condizioni richieste dalla legge per poter effettuare la consegna anticipata dei farmaci. Nel caso di specie la Corte di Cassazione afferma nella propria Ordinanza che l’articolo 2 del Decreto del Ministero della Salute del 31.03.2008 prevede la eventuale consegna anticipata del farmaco senza ricetta solo se è necessario garantire la prosecuzione del trattamento a pazienti affetti da patologie tassativamente indicate, che devono risultare da ricette mediche precedenti contenenti la prescrizione dello stesso farmaco e da un documento sanitario che attesta la patologia, da una ricetta scaduta da non più di trenta giorni o dalla conoscenza diretta della patologia e del relativo trattamento medico da parte del farmacista. Il successivo articolo 3 ammette la consegna anticipata del farmaco anche quando il paziente riesce a dimostrare di essere sottoposto ad un trattamento che non può essere interrotto, se il farmacista dispone di ricette con data certa da cui desumere la continuità della prescrizione o se il paziente esibisce una confezione del farmaco danneggiata o inutilizzabile. L’articolo 4, infine, ammette la consegna anticipata del farmaco rispetto alla ricetta se il paziente esibisce dimissioni ospedaliere anteriori di due giorni al massimo da cui risulta la prescrizione o la raccomandazione di continuare la cura con il farmaco indicato. In ogni caso, il farmacista dovrà informare il cliente che la consegna anticipata è una procedura eccezionale, informare il medico curante ed annotare l’operazione nell’apposito registro. Al contrario, nel caso esaminato dalla Cassazione, la consegna è avvenuta senza rispettare le condizioni appena descritte ed in assenza delle cautele richieste dagli articoli 5 e 7 dello stesso Decreto sopra richiamato. Infatti, il farmacista si è solo limitato a dichiarare di non essere in possesso del registro in cui annotare i farmaci consegnati anticipatamente rispetto alla ricetta, ma non ha provato la sussistenza delle condizioni che legittimano questa procedura e, per tale motivo, va sanzionato.</span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Secondo la Cassazione il medico non può garantire il risultato</title>
		<link>https://www.tuttosanita.com/secondo-la-cassazione-il-medico-non-puo-garantire-il-risultato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secondo-la-cassazione-il-medico-non-puo-garantire-il-risultato</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Secondo la Suprema Corte non si può applicare il principio secondo cui il danneggiato può agire per il risarcimento del&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tuttosanita.com/secondo-la-cassazione-il-medico-non-puo-garantire-il-risultato/">Secondo la Cassazione il medico non può garantire il risultato</a> proviene da <a href="https://www.tuttosanita.com">TuttoSanità</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Secondo la Suprema Corte non si può applicare il principio secondo cui il danneggiato può agire per il risarcimento del danno allegando solo l’inadempimento del debitore o come nel caso de quo del medico.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La Suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza recante numero 26905 del 2020 ha ricordato che il paziente in nessun caso potrà pretendere dal medico il risultato, poiché quest’ultimo non può essere garantito dalla mera esecuzione della prestazione sanitaria. Infatti, nei rapporti professionali l’esecuzione della prestazione non può garantire in maniera assoluta il risultato sperato anche se la stessa è esente da errori o inesattezze e, tale principio, è naturalmente applicabile anche alle ipotesi in cui il professionista in questione sia un medico. Pertanto, alla luce di tali principi, secondo la Cassazione nella sopra citata Ordinanza, a tali rapporti non si può applicare il principio secondo cui il danneggiato può agire per il risarcimento del danno allegando solo l’inadempimento del debitore o come nel caso de quo del medico.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In tal senso, le obbligazioni professionali di diligenza, quindi, si caratterizzano per un doppio profilo: l’interesse della parte al ripristino, al miglioramento o al non aggravamento delle proprie condizioni di salute e l’interesse strumentale all’esecuzione della prestazione in ossequio alle leges artis. Ciò posto, l’allegazione dell’inadempimento è in grado dimostrare solo che la condotta del medico si collega all’evento lesivo costituito dall’insoddisfazione dell’interesse strumentale finalizzato all’esecuzione dell’intervento conformemente alle leges artis sulla base di un nesso di causalità materiale. Non basta, invece, per provare che la lesione dell’interesse primario derivi eziologicamente dalla condotta del sanitario, in quanto, come detto, il tipo di prestazione professionale non garantisce e non può assicurare la realizzazione del risultato primario. Alla luce di ciò, sostiene sempre la Cassazione, il paziente che voglia far valere un’ipotesi di responsabilità medica dovrà, pertanto, provare anche il nesso di causalità materiale, ovverosia dimostrare anche per presunzioni, che la condotta del medico rappresenta la causa dell’evento lesivo della salute. In caso contrario, si dovrebbe ammettere che dalla prestazione del sanitario derivi la certezza del raggiungimento del risultato, con ciò ponendosi in contrasto con la natura stessa dell’obbligazione del medico che, appunto, appartiene alle obbligazioni di diligenza professionale, che gli impongono di agire conformemente alle leges artis ma non di garantire l’esito della cura.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">E questo è il motivo per cui i giudizi di responsabilità medica si caratterizzano per il doppio ciclo causale, in forza del quale il paziente deve dimostrare che tra il peggioramento della salute o la mancata guarigione e la condotta tenuta dal medico sussiste il nesso di derivazione causale e, solo successivamente, il professionista deve dimostrare la causa esterna alternativa, imprevedibile ed inevitabile.</span></p>
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		<title>Cassazione: la mera complicanza non esclude la colpa lieve del medico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 09:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dovrà ritenersi un problema tecnico di speciale difficoltà anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Dovrà ritenersi un problema tecnico di speciale difficoltà anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media</span>.</strong></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza numero 25876 del 2020 ha stabilito che la complicanza che si verifica durante un intervento medico di routine non è da ricondursi all’articolo 2236 del codice civile. L’articolo 2236 del codice civile statuisce che la responsabilità del professionista va limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave in tutte le ipotesi in cui la stessa sia derivata dalla necessità di affrontare un problema tecnico di speciale difficoltà. Sulla portata di tale principio è recentemente intervenuta, per l’appunto la Cassazione, la quale nell’Ordinanza sopra indicata ha stabilito che, in via generale, essa non ricomprende solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In sostanza, per i Supremi giudici dovrà ritenersi un problema tecnico di speciale difficoltà anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Con più particolare riferimento al campo medico, la nozione di speciale difficoltà non può, quindi, coincidere con la semplice complicanza che si verifichi durante un intervento di natura routinaria, ma affinché possa trovare applicazione l’articolo 2236 del codice civile è necessario che si manifesti un problema tecnico ben più serio, riconducibile alla definizione data dalla Corte e che il medico deve dimostrare. In tal modo, per la Corte di Cassazione, non è possibile qualificare come problema tecnico di speciale complessità una semplice difficoltà interpretativa della crisi di un paziente, ovverosia la mera problematicità del quadro sintomatologico: laddove manchino altre circostanze idonee a ricondurla nel campo di applicazione dell’articolo 2236 si tratta, infatti, di una semplice complicanza che, di per se, non richiede un impegno intellettuale superiore alla media, né può dirsi non ancora adeguatamente studiata dalla scienza.</span></p>
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		<title>La Cassazione: l’equipe medica deve garantire anche il decorso post-operatorio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 09:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di fronte ad una sintomatologia evidente che sorge subito dopo un’operazione chirurgica, il medico non può non effettuare i necessari&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Di fronte ad una sintomatologia evidente che sorge subito dopo un’operazione chirurgica, il medico non può non effettuare i necessari accertamenti.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La Suprema Corte con recente sentenza recante numero 32871 del 2020 ha sancito che la posizione di garanzia dell’equipe medica non può ritenersi limitata alla sola durata dell’intervento chirurgico ma si deve considerare estesa anche al successivo decorso. In definitiva, i Supremi Giudici hanno affermato che con il compimento di un’operazione chirurgica, l’intera equipe medica assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente che impone ad ogni sanitario di agire nel pieno rispetto delle regole di prudenza e diligenza e di farlo sia durante l’intervento che nella valutazione del successivo decorso post-operatorio.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Infatti, sostiene la Corte, che di fronte ad una sintomatologia evidente che sorge subito dopo un’operazione chirurgica, il medico non può non effettuare i necessari accertamenti, altrimenti agisce con negligenza e potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato. In sostanza, il sanitario deve adeguatamente considerare tutti i segnali d’allarme di una eventuale complicazione post-chirurgica, senza poter considerare limitato il proprio dovere di garanzia solo all’interno della sala operatoria. Nel caso esaminato nella Sentenza sopra richiamata, ad esempio, il medico è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo, tra le altre cose, per non aver adeguatamente verificato il decorso post-operatorio del paziente e, nello specifico, per non essersi accorto dell’anuria derivante dalla lesione iatrogena della vescica determinata nel corso dell’intervento chirurgico, così non facendo nulla per impedire lo shock settico del paziente.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Per i Giudici, il fatto che l’anestesista, nel corso dell’intervento, non abbia segnalato l’anuria non è da considerarsi circostanza idonea ad escludere la negligenza del sanitario nella fase post-operatoria, attesa la sintomatologia evidente e, pertanto, da qui la conferma della condanna del medico in questione.</span></p>
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		<title>Cassazione: corretto il licenziamento di un medico che ha maltrattato un paziente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte ha definito interpretative le ragioni sulla decisione dell’azienda e sul vaglio dei due Tribunali già pronunciatisi, richiamando doveri&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>La Corte ha definito interpretative le ragioni sulla decisione dell’azienda e sul vaglio dei due Tribunali già pronunciatisi, richiamando doveri di correttezza e buona fede rispetto all’esecuzione dei contratti.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La Suprema Corte di Cassazione con un recentissima Sentenza del 2020 ha confermato il licenziamento di un medico, disposto da una casa di cura privata, in quanto lo stesso aveva commesso nei confronti di un paziente, ricoverato presso detta struttura, dei maltrattamenti. Il medico in questione, contestava la decisione della struttura privata, la sua congruità e la mancata consegna del materiale istruttorio, così come richiesto, rispetto alla decisione della Corte d’Appello. Invece, secondo i Giudici della Suprema Corte, la lettera di comunicazione della sospensione cautelare, inviata al medico autore dei maltrattamenti, non ravvisava lesioni del diritto di difesa, in relazione alla mancata messa a disposizione del verbale delle dichiarazioni delle dipendenti sentite come testimoni nella vicenda, ritenendo completa l’indagine portata avanti dalla Struttura sanitaria.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In pratica, la Cassazione ha definito interpretative le ragioni sulla decisione dell’azienda e sul vaglio dei due Tribunali già pronunciatisi, richiamando doveri di correttezza e buona fede rispetto all’esecuzione dei contratti, con assenza di errate valutazioni della Corte e dei precedenti giudizi.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La valutazione riteneva sufficiente, ai fini dell’impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro con il medico in questione, la gravità della degenerazione che ha segnato il rapporto con il paziente, rilevando cioè i comportamenti gravi tenuti dal proprio dipendente nei confronti di una paziente ricoverata, al punto che era venuto meno il rapporto di fiducia con la propria assistita ed, in contemporanea, di conseguenza, anche con la struttura sanitaria che ne disponeva il trattamento.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In ragione di tali motivazioni, i sei motivi di doglianza espressi nel ricorso per Cassazione da parte del dipendente licenziato sono stati tutti rigettati, dopo attenta analisi dai Supremi Giudici, con contestuale rigetto complessivo del ricorso.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Quanto avvenuto, in conclusione, rispetta la legge in materia di rapporti di lavoro, contratti e comportamenti in questione, con il fondamento dell’interruzione del rapporto lavorativo, legato a dei maltrattamenti nei confronti di un paziente.</span></p>
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		<title>La responsabilità medica d’equipe</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 08:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non può essere possibile trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Non può essere possibile trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">In tema di responsabilità medica d’equipe ciascun componente deve vigilare sull’attività posta in essere dagli altri soggetti impegnati ma non è tenuto a dover raccomandare costantemente il rispetto delle regole cautelari. In tale contesto è necessario dover distinguere la vigilanza nell’intervento chirurgico in equipe dal c.d. principio di affidamento.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Per ciò che concerne la prima ipotesi va ribadito il principio che nel corso di un intervento chirurgico in equipe, i sanitari non possono limitarsi a svolgere le funzioni specifiche che sono loro affidate ovvero su ciascuno grava l’obbligo di controllare che anche gli altri componenti stiano eseguendo le attività di propria competenza in maniera corretta. Se, poi, nel corso di tale attività di vigilanza dovessero essere rilevati errori evidenti e non settoriali e questi possono essere emendati con l’ausilio delle conoscenze scientifiche comuni del professionista medio, agli stessi è necessario porre immediato rimedio. Abbiamo, poi, il principio dell’affidamento che in sostanza risulta essere un principio di carattere generale ed è stato riaffermato di recente dalla Corte d’Appello di Milano, la quale né ha, però, precisato i confini, nella Sentenza recante numero 1877 del 2020.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In particolare, la predetta regola lascia spazio al diverso principio di affidamento durante tutte le fasi dell’intervento in cui ciascun operatore sanitario ha un ruolo ed un compito nettamente distinti rispetto a quello degli altri: in tali fasi, dell’errore o dell’omissione eventualmente verificatasi può essere chiamato a rispondere esclusivamente chi abbia in quel momento la direzione dell’intervento o chi abbia commesso un errore che può essere riferito esclusivamente alle sue competenze specifiche.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In definitiva, come già ampiamente affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella precedente pronuncia recante numero 22007 del 2018, non può essere possibile trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.</span></p>
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		<title>La responsabilità del medico competente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la Sentenza recante numero 19856 del 2020, la Cassazione ha analizzato il ruolo ed i compiti attribuiti dal nostro&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tuttosanita.com/la-responsabilita-del-medico-competente/">La responsabilità del medico competente</a> proviene da <a href="https://www.tuttosanita.com">TuttoSanità</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Con la Sentenza recante numero 19856 del 2020, la Cassazione ha analizzato il ruolo ed i compiti attribuiti dal nostro ordinamento al medico competente e le relative sanzioni derivanti dalle sue omissioni.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La Corte ha statuito che il medico competente è tenuto a dare un giudizio di idoneità lavorativa “specifico” che dovrà limitarsi alla valutazione dello stato di salute del lavoratore rispetto al rischio specifico cui è esposto nello svolgimento della mansione alla quale è adibito. Quindi, questi risultano essere, per la Cassazione, i confini entro i quali si estende la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Più nel dettaglio, la Sentenza sopra enunciata ha suddiviso i compiti del medico competente in tre categorie: professionali, collaborativi ed informativi. In via generale, sono ritenuti compiti professionali quelli inerenti alla sorveglianza sanitaria; sono ritenuti compiti collaborativi quelli che si estrinsecano nel dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi, mentre per i compiti informativi risulta essere stato stilato un lungo elenco nel quale è ricompreso, ad esempio, il dovere di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Nello svolgimento dei propri compiti, il medico competente è tenuto a compiere una serie di visite, da quella preventiva, a quella periodica, a quella su richiesta oltre a quella concomitante al cambio di mansione. Tali visite, sempre per la Corte, devono essere svolte secondo i classici canoni della semeiotica, della raccolta approfondita dell’anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari. In casi particolari, inoltre, andranno seguiti dei protocolli diagnostici minimi.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La Corte dopo aver spiegato nel dettaglio la disciplina delle attribuzioni e delle funzioni proprie del medico competente, non ha omesso di ricordare anche quale sia il quadro generale delle sanzioni, penali o amministrative, poste a suo presidio. In particolare, il medico competente può rispondere per gli illeciti contravvenzionali di cui all’articolo 58 del decreto legislativo numero 81 del 2008: trattasi di reati propri omissivi, consistenti nel mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 25.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Infine, la Cassazione ha ricordato la circostanza in virtù della quale, oltre che per tali illeciti, tuttavia, il medico competente può essere chiamato a rispondere anche degli eventi di volta in volta derivanti dall’omissione colposa delle regole cautelari che sono poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Tale responsabilità sorge in ragione della sua autonoma posizione di garanzia e della funzione di controllo delle fonti di pericolo che l’ordinamento giuridico gli attribuisce.</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tuttosanita.com/la-responsabilita-del-medico-competente/">La responsabilità del medico competente</a> proviene da <a href="https://www.tuttosanita.com">TuttoSanità</a>.</p>
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