Flax Tax del 5% per gli infermieri sul lavoro straordinario

Flax Tax del 5% per gli infermieri sul lavoro straordinario

17 Novembre 2025 Off Di Corrado Riggio

In questi ultimi giorni sta facendo discutere non poco, nell’ambito del personale infermieristico, una risposta, la numero 272 del 27 ottobre u.s, fornita da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 1, comma 354, della c.d. Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 2024), riferita ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Nello specifico, oggetto dell’interpello formulato da parte di un’Azienda Sanitaria Locale, era la richiesta, se l’aliquota agevolata potesse applicarsi anche alle ore di pronta disponibilità, ossia le ore in cui il lavoratore, pur non essendo fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in caso di urgenze. Nella risposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’imposta sostitutiva agevolata riguarda esclusivamente i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del CCNL comparto sanità 2019-2021 erogati agli infermieri del SSN e non a quello svolto in regime di pronta disponibilità, disciplinato dall’articolo 44 del citato CCNL. Da tale risposta, ovviamente sono sorte le legittime preoccupazioni della categoria anche in considerazione della circostanza che, avendo applicato tutte le Aziende, sino ad oggi, l’imposta sostitutiva del 5% sul lavoro svolto in regime di pronta disponibilità, molte di loro hanno già attivato o sarebbero in procinto di attivare le procedure per il recupero della trattenuta ordinaria non applicata.

Ebbene, a questo punto prima di entrare nel merito della questione, è d’obbligo fare una premessa preliminare e fondamentale ovvero che la risposta data da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello fatto da parte di un’Azienda Sanitaria, non ha alcun valore normativo, trattandosi di un semplice parere fornito da parte dell’Agenzia ma non suffragato da alcun riscontro giuridico normativo così come andremo ad esaminare di seguito e, pertanto, nessuna Azienda, nell’eventuale azione di recupero, potrà far riferimento, come giustificazione, che agisce in virtù del contenuto di una risposta ad un interpello che, in tale sede, si ribadisce non ha alcun valore di natura giuridica, che, invece, hanno le norme che disciplinano una determinata materia e a cui si deve fare esclusivo riferimento.

Fatta tale preliminare ma fondamentale precisazione, passiamo ora ad esaminare nel merito l’intera vicenda che ci occupa, partendo dall’articolo 1, comma 354 della Legge Finanziaria 2025 (L. 207 del 30.12.2024) il quale recita testualmente “I compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, sono assoggettati a un’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento……….”. Il presente articolo della legge Finanziaria del 2025, pertanto, risulta essere molto chiaro ed esaustivo ovvero prevede il pagamento di un’aliquota del 5% relativa a tutti i compensi dovuti per lo svolgimento di lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del CCNL comparto sanità.

A questo punto passiamo ad esaminare l’articolo 47 rubricato “Lavoro Straordinario” del CCNL del comparto sanità, citato dalla Legge Finanziaria, il quale prevede testualmente “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio………. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende ed enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile…….”. Il presente articolo, per l’appunto, disciplina le prestazioni tutte di lavoro straordinario (il lavoro straordinario è unico e non vi sono differenze nella contrattazione collettiva) stabilendo in maniera chiara ed univoca che le prestazioni svolte in regime di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e per garantire i livelli di assistenza, nei casi di urgenza, potranno essere svolte anche con una sorta di forma generalizzata di autorizzazione ovvero senza l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.

Infine, abbiamo l’articolo 44 del CCNL di categoria rubricato “Servizio di Pronta Disponibilità” il quale al comma 2 stabilisce testualmente “All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso.”, al comma 3 “Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.”, il comma 6 “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario…….” e il comma 7 “La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa da diritto ad un’indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.”. Anche quest’ultimo articolo è molto chiaro ed esaustivo ovvero il lavoro svolto in regime di “pronta disponibilità” è considerato dalla normativa come lavoro svolto per affrontare le situazioni di emergenza ai fini dell’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso. Ed, ancora, in caso di chiamata in pronta disponibilità, le ore lavorate sono retribuite a titolo di lavoro straordinario, disciplinato dall’articolo 47, sopra citato, che andrà tassato al 5%, mentre in caso di mancata chiamata il lavoratore avrà diritto al pagamento di un’indennità oraria di euro 1,80 lordi, indennità che ovviamente non rientra nel lavoro straordinario ma nelle voci retributive c.d. ordinarie e andrà tassata normalmente.

Pertanto, in conclusione alla luce dell’esame normativo effettuato e al di là della risposta fornita da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interpello formulato da parte di un’Azienda Sanitaria, la soluzione della presente questione è la seguente: la legge Finanziaria del 2025 all’articolo 1 comma 354 ha stabilito che i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del CCNL comparto sanità 2019-2021 sono assoggettati ad un’imposta pari al 5% e l’articolo 44 sempre del CCNL comparto sanità ha stabilito che in caso di chiamata in pronta disponibilità a svolgere l’attività lavorativa, le ore lavorate sono retribuite a titolo di straordinario e, quindi, con l’applicazione di una tassazione pari al 5% mentre per quanto concerne il pagamento dell’indennità oraria lorda di €. 1,80 per la pronta disponibilità, questa andrà tassata in via ordinaria come il resto della retribuzione dovuta.

Alla luce di tutto quanto sopra detto, nell’ipotesi di azioni da parte delle Aziende Sanitarie o Ospedaliere per il recupero, operato in virtù di quanto detto da parte dell’Agenzia delle Entrate, bisognerà capire come le stesse si muovono ed agire di conseguenza ovvero giudizialmente nell’ipotesi in cui vogliano recuperare sulle somme erogate a titolo di lavoro straordinario in pronta disponibilità e tassate giustamente al 5% in quanto ciò non è possibile vista la vigente normativa sopra evidenziata ed esaminata, mentre non si potrà agire giudizialmente se le stesse azioneranno il recupero sull’indennità di pronta disponibilità pari ad €. 1,80 lordi nell’ipotesi in cui abbiano tassato anche questa al 5% mentre andava tassata in via ordinaria.

Ed, ancora, in quest’ultima ipotesi ovvero il recupero sulla sola indennità di pronta disponibilità pari ad €. 1,80 si dovrà comunque controllare che detto recupero venga effettuato solo per l’importo netto che il lavoratore ha incassato in eccesso.