Vi è obbligo da parte del medico di informare sul rischio di malformazioni fetali

Vi è obbligo da parte del medico di informare sul rischio di malformazioni fetali

7 Aprile 2021 0 Di Corrado Riggio

Al fine di poter ottenere il risarcimento, la donna dovrà provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all’interruzione della gravidanza.

La suprema Corte di Cassazione con recente Sentenza del 2020 recante numero 653 ha sancito che l’interruzione volontaria della gravidanza oltre i 90 giorni è da considerarsi possibile anche in caso di malformazioni non ancora accertate. Infatti, il medico, secondo la sopra enunciata Sentenza, di fronte alla sussistenza di una patologia della gestante tale da poter causare delle malformazioni fetali, è tenuto ad informare correttamente la sua paziente e se non vi provvede potrà essere chiamato a risarcire i danni derivanti dalla mancata interruzione della gravidanza. In tal caso, al fine di poter ottenere il risarcimento, la donna dovrà provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all’interruzione della gravidanza a fronte di un pregiudizio grave per la sua salute psichica o fisica.

A tal proposito, va ricordato che l’articolo 6 della Legge 194/78 stabilisce che la donna può ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni solo se:

  • La gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • Siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

In tal senso, la Corte di Cassazione nella sopra citata Sentenza, ha avuto modo di precisare anche che l’accertamento di processi patologici che sono in grado di provocare delle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro con un apprezzabile grado di probabilità è sufficiente a giustificare l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell’articolo 6 lettera b) della legge 194/78. A tal fine, occorre che per la gestante sussista un grave pericolo per la salute fisica o psichica, da accertarsi concretamente e caso per caso, mentre non è necessario che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta o che risulti strumentalmente o clinicamente accertata.