Rimborsi ex specializzandi: importanti novità dalla Corte di giustizia Europea.

Rimborsi ex specializzandi: importanti novità dalla Corte di giustizia Europea.

19 Ottobre 2018 0 Di Avv. Corrado Riggio

La Corte di Giustizia Europea, a cui la questione era stata rimessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanze del 05 luglio 2016, con Sentenza del 24 gennaio 2018 ha ribadito il diritto dei medici ex specializzandi, a tempo pieno oppure ridotto, a partire dal 1982 quando venne emanata la prima direttiva UE, di essere adeguatamente remunerati in quanto la direttiva europea produce i suoi effetti dal momento della sua emanazione e non da quello del suo recepimento nell’ordinamento nazionale.

Ma non è tutto, in quanto la Corte di Giustizia Europea ha finalmente chiarito una volta per tutte alcuni aspetti poco chiari legati a tale vicenda.

La Corte ha affermato, innanzitutto, che la Direttiva si applica a tutti i corsi di formazione specialistica, a tempo pieno o ridotto, iniziati a partire dal 1982, anno di emanazione della Direttiva stessa. Tali formazioni specialistiche, quindi, devono essere adeguatamente remunerate, a condizione che si tratti di una specialità comune a tutti gli Stati membri oppure comune a due o più Stati membri e menzionata dalla Direttiva sul mutuo riconoscimento dei titoli di studio.

In secondo luogo, la Corte ha stabilito che l’obbligo di remunerazione sorge immediatamente con la Direttiva, a prescindere dal suo recepimento nel diritto nazionale.  Pertanto, se, come è accaduto in Italia, mancano le norme interne di trasposizione, la quantificazione della remunerazione agli specializzandi andrà effettuata dal Giudice interno mediante l’interpretazione di altre norme del diritto nazionale. Se ciò non sarà possibile, e sarà il Giudice nazionale a stabilirlo, allora il mancato recepimento della Direttiva dovrà essere considerato come un inadempimento dello Stato, che comporterà a suo carico l’obbligo di risarcire i singoli soggetti danneggiati. In tal caso, il risarcimento dovrà essere quanto meno pari alla remunerazione prevista dalla successiva normativa di trasposizione della Direttiva, fatta salva la possibilità per i medici interessati di provare danni ulteriori per non aver potuto beneficiare della remunerazione nei giusti tempi.

Infine, la Corte ha anche precisato che, per i medici che abbiano seguito, a tempo pieno o ridotto, dei corsi di specializzazione a cavallo del 31 dicembre 1982, il diritto alla retribuzione sorgerà solo a partire dal giorno successivo a tale data, quindi dall’ 01 gennaio 1983. La stessa Direttiva, infatti, aveva previsto che, fino al 31 dicembre 1982, gli Stati membri avessero il tempo di adeguarsi.