Responsabilità medica in tema pubblicitario

Responsabilità medica in tema pubblicitario

20 Gennaio 2021 0 Di Corrado Riggio

La pubblicità informativa sanitaria sia del medico che delle strutture sanitarie, siano esse di natura pubblica o privata, deve sempre essere finalizzata a garantire ai pazienti una scelta libera e consapevole dei servizi professionali offerti. Per tale motivo, l’articolo 56 del codice deontologico medico statuisce che la pubblicità, per l’appunto, deve avere ad oggetto esclusivamente:

  • I titoli professionali maturati;
  • Le specializzazioni esercitate;
  • L’attività professionale svolta;
  • Le caratteristiche del servizio che si offre;
  • L’onorario relativo alle prestazioni eseguite.

Inoltre, la pubblicità del medico deve sempre:

  • Rispettare i principi propri della professione medica, sia nelle forme che nei contenuti;
  • Essere sempre veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione;
  • Non essere mai equivoca, ingannevole o denigratoria.

Tutto questo a prescindere dal mezzo con la quale la stessa è divulgata. Inoltre, va ricordato che la pubblicità comparativa tra prestazioni mediche ed odontoiatriche è sempre possibile, ma solo se si basa su indicatori clinici che dovranno essere misurabili, certi, condivisi dalla comunità scientifica e, soprattutto, in grado di consentire un confronto non ingannevole. Ed, ancora, le informazioni su sviluppi nella ricerca biomedica e su eventuali innovazioni in campo sanitario possono essere diffuse ma solo se sono state già validate ed accreditate dal punto di vista scientifico ovvero è da considerarsi indispensabile non alimentare nel paziente attese infondate e speranze illusorie. Il medico che non si attiene ai principi sopra enunciati incorre in responsabilità deontologica poiché la verifica della rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche è affidata all’ordine professionale competente per territorio che è anche il soggetto deputato a prendere gli eventuali necessari provvedimenti.