Presunzioni nell’ambito della responsabilità medica e l’onere della prova

Presunzioni nell’ambito della responsabilità medica e l’onere della prova

16 Dicembre 2020 0 Di Corrado Riggio

Come affermato dalla Cassazione, la prova del nesso causale materiale tra condotta ed evento dannoso può essere fornita dal paziente, quale creditore, anche attraverso presunzioni.

 

La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2020 recante numero 26907 ha esaminato la questione relativa alle presunzioni nell’ambito della responsabilità medica e l’onere della prova affermando che, il ricorso alle presunzioni consente di attenuare la difficoltà probatoria nella quale incorre il paziente nel dover dimostrare la responsabilità medica. Nel dettaglio, va detto che nell’ambito della responsabilità medica, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, vi è un duplice nesso di causalità, il primo di natura materiale tra la condotta e l’evento dannoso ed il secondo di natura giuridica tra l’evento dannoso ed il danno. In tale ambito, per quanto concerne l’onere della prova, il paziente è chiamato a dover dimostrare sempre il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento dannoso. In definitiva, il creditore della prestazione professionale medica si trova, pertanto, in una condizione di maggiore difficoltà probatoria rispetto al creditore di qualsiasi altra prestazione, difficoltà che, tuttavia, potrà essere attenuata grazie al ricorso alla prova presuntiva.

Infatti, come affermato dalla stessa Corte di cassazione nella Sentenza sopra richiamata, la prova del nesso causale materiale tra condotta ed evento dannoso può essere fornita dal paziente, quale creditore, anche attraverso presunzioni. Nel precisare ciò, i Supremi Giudici hanno ricordato in cosa consiste effettivamente l’onere della prova che effettivamente grava sul paziente.

Infatti, il paziente dovrà dimostrare, anche con presunzioni, il nesso causale tra la condotta del sanitario contrastante con le regole di diligenza e la lesione della salute, ovvero l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di una nuova malattia. Più nel dettaglio, il paziente dovrà provare sia l’evento dannoso e le relative conseguenze subite ovvero la c.d. causalità giuridica e sia il nesso causale tra la condotta del medico nella sua materialità, a prescindere dalla negligenza, e l’evento dannoso. Soltanto dopo che egli abbia adempiuto a tali oneri, il medico o la struttura sanitaria interessata saranno chiamati a dimostrare o di aver adempiuto al proprio obbligo esattamente o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Infine, così come fatto dalla stessa Cassazione nella Sentenza esaminata, merita di essere ricordato che in conseguenza di quanto appena detto, con riferimento all’onere probatorio, le conseguenze sfavorevoli in caso di causa ignota possono ricadere, sulla base delle circostanze, sia in capo al paziente che in capo al sanitario.

In capo al paziente, nel dettaglio, ricadono le conseguenze sfavorevoli che derivano dall’impossibilità di provare la causa dell’evento dannoso; in capo al medico, invece, ricadono le conseguenze sfavorevoli che derivano dall’incapacità di provare la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione.