Più facile la riabilitazione dopo un evento acuto

Più facile la riabilitazione dopo un evento acuto

9 Agosto 2020 0 Di Alessandro Magliulo

Finalmente un provvedimento che va ad incidere direttamente sulle modalità di accesso alle cure che vengono enormemente semplificate dall’atto deliberativo.

 

Con la deliberazione numero 429, del 3 agosto scorso, la Giunta regionale campana ha fissato, semplificandole a vantaggio degli assistiti, i nuovi e più immediati percorsi di accesso alle cure, in particolare per quanto attiene alla degenza in regime di ricovero di tipo riabilitativo cosiddetto codice 56.

In dettaglio con la delibera si stabilisce che: “Gli ospedali per acuti si avvalgono delle specifiche competenze medico-chirurgiche specialistiche per avviare i pazienti alle strutture riabilitative di ricovero codice 56, in grado di offrire il trattamento riabilitativo più appropriato per area di intervento e livello di intensità rispetto alle necessità del paziente, al fine di garantire che i trasferimenti dai reparti per acuti siano, per quanto possibile, tempestivi, appropriati ed efficaci; il trasferimento del paziente da strutture di ricovero per acuti presso le strutture riabilitative in regime di ricovero ad alta intensità di cure (codice 56), deve essere accompagnato da una scheda compilata dalla struttura sanitaria di ricovero per acuti che dimette il paziente, descrittiva delle problematiche cliniche assistenziali del paziente stesso e delle terapie farmacologiche in atto, nonché delle esigenze cliniche assistenziali che richiedono il ricovero in regime di ricovero ad alta intensità di cure (codice 56); per il trasferimento diretto del paziente dalla struttura di ricovero per acuti alla struttura riabilitativa e segnatamente all’U.O. di recupero e riabilitazione funzionale (codice 56), non è richiesta la prescrizione del MMG; la struttura di riabilitazione di ricovero cod. 56, a seguito del trasferimento dalla struttura ospedaliera per acuti, predispone, per il tramite del team multidisciplinare interno, comprensivo anche dello specialista in riabilitazione, il progetto riabilitativo individuale (PRI), nonché gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento dei trattamenti riabilitativi, come di seguito meglio precisato; è fatto obbligo a tali strutture di riabilitazione, comunicare l’avvenuto ricovero entro massimo 48 ore al Distretto territorialmente competente, ai fini dei dovuti controlli;  tali ultimi adempimenti, ovvero quelli relativi alla predisposizione del Progetto Riabilitativo Individuale e la comunicazione al Distretto, devono essere eseguiti, con le medesime modalità e tempi, anche per i ricoveri dei pazienti che accedono alle Unità operative di codice 56 direttamente dal domicilio”.

“Per tale ultima tipologia di ricoveri – si legge ancora nella delibera 429 – che deve in ogni caso rappresentare una quota significativamente residuale rispetto al totale dei ricoveri provenienti dalle strutture per acuti, è indispensabile la prescrizione del MMG; che per tutte le tipologie di ricovero, ovvero sia per quelli provenienti da strutture di ricovero per acuti, che per quelli provenienti dal domicilio, la struttura di riabilitazione è tenuta a compiere una esaustiva valutazione delle condizioni clinico-funzionali del paziente, sia precedenti all’evento indice, sia al momento della presa in carico, attraverso strumenti validati, per verificare la severità del quadro clinico, il potenziale di modificabilità e di recupero delle diverse funzioni (motorie, cognitive, comportamentali) e predisporre un adeguato progetto riabilitativo individualizzato entro massimo le 72 ore dall’accoglimento. Il progetto, una volta redatto, è parte integrante della cartella clinica. La valutazione dei risultati ottenuti può essere eseguita, prima della dimissione, anche dalla UVBR territoriale di riferimento in sede di controllo; che il Piano riabilitativo individuale deve comprendere: la definizione dei componenti del Team; la definizione degli outcmome (globale e funzionale); la descrizione dei singoli programmi riabilitativi (con obiettivi, tempi di raggiungimento e modalità di misurazione degli esiti)”.

Inoltre il provvedimento prevede: “Che la documentazione in possesso della struttura di riabilitazione per ogni ricovero relativo al codice 56 dovrà ricomprendere: le indicazioni di monitoraggio relativi allo stato di avanzamento del programma riabilitativo; la descrizione-misurazione del monitoraggio dello stato di avanzamento del programma riabilitativo effettuata con l’ausilio di scale validate che tengono conto della disabilità registrata all’ingresso e alla dimissione; che i ricoveri devono concludersi con un Progetto di dimissione condiviso con l’utente-caregiver esplicitato nella lettera di dimissione da trasmettere obbligatoriamente al Mmg anche per il tramite del paziente; che il Direttore del Distretto territorialmente competente è tenuto ad avviare, anche per il tramite delle Uvbr e dei servizi territoriali all’uopo predisposti, le relative attività di controllo. In particolare, durante l’esecuzione dei controlli dovrà essere verificato se l’evolversi delle condizioni cliniche o delle comorbidità del paziente rendono non indicata l’esecuzione di un trattamento intensivo tale da renderlo inappropriato con conseguente indicazione ad un trasferimento a un livello di intensità di cure inferiore, previo aggiornamento della documentazione clinica e relativa successiva comunicazione al Distretto territorialmente competente da parte della struttura di ricovero”.

Infine, con l’adozione della delibera, viene stabilito che: è fatto “obbligo ai direttori generali, atteso che il presente documento è teso a migliorare la qualità dei processi assistenziali, di potenziare i controlli delle attività di ricovero, garantendone nel contempo continuità e regolarità; di assicurare la corretta e puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalla suindicata direttiva, al fine di garantire in modo uniforme sul territorio regionale la realizzazione degli interventi prefissati”.

Insomma una delibera, ed era ora dopo anni di attesa, che finalmente va nella direzione del “favor” del soggetto debole che, giova sempre sottolineare, è e resta l’ammalato.