Non sempre vi è responsabilità penale nell’errore del medico

Non sempre vi è responsabilità penale nell’errore del medico

23 Febbraio 2021 0 Di Corrado Riggio

Occorre tenere conto del discostamento delle linee guida o, comunque, del grado di difficoltà dell’atto medico, stabilendo la qualità della colpa.

La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 4063 è tornata sulla rilevanza del giudizio controfattuale e sull’importanza di individuare e stabilire con precisone il grado della colpa del medico. Infatti, secondo i Supremi Giudici, l’errore del medico non può tradursi, da solo, in una condanna. In definitiva, il Giudice, nel procedere al giudizio controfattuale, deve fare riferimento all’attività specifica richiesta al sanitario, sia essa diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o di altra natura. Più nello specifico, deve trattarsi dell’attività ritenuta idonea, ove realizzata, a scongiurare l’evento lesivo che, invece, si è verificato o a ritardarlo. La Corte, poi, si è soffermata sulla rilevanza che, tra gli elementi che vanno indicati dal giudice in motivazione, deve essere data alla specificazione del grado della colpa, dal quale discendono conseguenze importanti. Tale elemento, infatti, anche alla luce della normativa che si è susseguita negli ultimi anni in materia di responsabilità medica, risulta essere un elemento fondamentale. In particolare, occorre tenere conto del discostamento delle linee guida o, comunque, del grado di difficoltà dell’atto medico, stabilendo la qualità della colpa, ovvero se si è trattato di colpa per imprudenza, negligenza o imperizia, ed il suo grado, onde verificare in quale previsione normativa rientri il caso concreto.