Nessuno tocchi …il dottore!

Nessuno tocchi …il dottore!

30 Ottobre 2018 0 Di Avv. Corrado Riggio

In spregio a qualsiasi norma di civiltà e nonostante le sanzioni penali, non accennano a diminuire le aggressioni a danno degli operatori sanitari.

La lunghissima serie di episodi legati ad aggressioni fisiche e verbali ai danni del personale sanitario (medici ed infermieri) durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, disegna un quadro fortemente avvilente e precario entro cui sono costretti a svolgere la propria funzione la maggior parte degli operatori sanitari.

In tale ambito è necessario ricordare che il personale sanitario durante lo svolgimento della propria funzione riveste una funzione di pubblico ufficiale e, pertanto, come tale cambiano anche le regole poste dal sistema giuridico a salvaguardia di questi soggetti.

A tal proposito, è utile ricordare che coloro i quali dovessero fare ricorso ad aggressioni sia fisiche che verbali nei confronti del personale sanitario, incorrerebbe nell’applicazione delle misure previste dal codice penale tra cui va ricordato l’articolo 336 il quale prevede testualmente “chiunque usa violenza o minaccia ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.

Ai fini della configurabilità dei reati di cui all’articolo 336 c.p., la violenza o minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo idoneo a turbare o impedire l’attività del pubblico ufficiale. Per di più ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia o violenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.

Pertanto, sarà necessario avere il massimo riguardo nei confronti delle figure che prestano il proprio lavoro nelle nostre strutture sanitarie anche e, soprattutto, per il rispetto della dignità umana.

Inoltre, non va dimenticato che tali aggressioni possono configurare anche un altro grave reato consistente nell’interruzione di ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità attraverso l’applicazione dell’articolo 340 del codice penale.

In tal caso, il bene giuridico tutelato risulta essere quello della regolarità e della continuità dell’erogazione dei servizi di pubblica necessità. Precisa, inoltre, la Corte di Cassazione che integra il reato, qualsiasi comportamento che provochi un’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico.

Ed è proprio per tentare di arginare questo fenomeno in crescente aumento che il Governo lo scorso 08 agosto ha approvato un Ddl attraverso il quale è stato previsto un aggravamento di pena per gli atti di violenza e le minacce nei confronti degli operatori sanitari nell’esercizio delle loro attività.

Il Disegno di legge risulta essere costituito da soli tre articoli. Il primo con il quale si prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il quale dovrà: a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni; b) promuovere studi ed analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; c) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il secondo articolo, invece, prevede un’integrazione dell’articolo 61 del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti nei confronti di chi commette reati con violenza o minacce in danno degli operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni. Infine, il terzo articolo il quale contiene semplicemente una clausola di invarianza finanziaria ovvero non sarà prevista alcun aumento di spesa per l’applicazione di tale provvedimento.