Nessuna condanna per il Chirurgo se il Giudice non indica quali linee guida ha violato

Nessuna condanna per il Chirurgo se il Giudice non indica quali linee guida ha violato

9 Ottobre 2021 0 Di Avv. Corrado Riggio

La suprema Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con recentissima Sentenza numero 34629 del 20 settembre 2021 ha statuito che non è possibile condannare il chirurgo senza che vengano indicate le linee guida alle quali si sarebbe dovuto ispirare ed il comportamento che avrebbe dovuto tenere. In pratica, la Cassazione ha affermato che il Giudice investito del compito di pronunciarsi in ordine alla responsabilità del sanitario per l’evento lesivo causato nel praticare l’attività medica è tenuto a rendere un’articolata motivazione, dovendo verificare, in primo luogo, se il caso concreto sia regolato da linee guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico assistenziali, dovendo specificare la natura della colpa e dovendo spiegare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle regole appena citate. Va evidenziato che in merito all’accertamento della colpa, il dettato dell’articolo 3, comma 1, D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2021 è stato interpretato nel senso di aver limitato i casi di responsabilità del sanitario, essendo esente da responsabilità penale la condotta che sia rispettosa delle linee guida connotata da colpa lieve. Oltre a quanto appena evidenziato, occorre precisare come l’introduzione della valutazione dell’operato del sanitario con riferimento alle linee guida ed alle buone pratiche clinico assistenziali, abbia modificato i termini del giudizio penale imponendo al Giudice non solo una disamina completa della condotta colposa ascrivibile al medico alla luce di detti parametri, ma anche una indagine che accerti, sulla base di tali parametri, quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista.

Ebbene, nella causa oggetto della presente vertenza, i Giudici del merito hanno trascurato siffatta indagine, con conseguente carenza di motivazione della Sentenza impugnata, risultando correttamente indicato quale motivo di censura l’omesso confronto tra tesi contrapposte sulla causalità materiale dell’evento. In altri termini, il Giudice di merito avrebbe dovuto accertare la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una teoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente alla specifico caso esaminato, dovendo, al contrario, disporre una perizia ovvero pervenire ad un giudizio di non superamento del ragionevole dubbio.