DDL Concorrenza, incarichi primariali ai migliori

DDL Concorrenza, incarichi primariali ai migliori

6 Novembre 2021 0 Di Avv. Corrado Riggio

Nel testo del DDL concorrenza è presente anche una sezione V rubricata “Concorrenza e tutela della salute”, la quale a sua volta contiene una norma che riguarda le selezioni per la direzione delle strutture complesse relativamente alla dirigenza medica. Trattasi dell’articolo 18 che, al fine di conferire maggiore trasparenza alle selezioni dei primari, interviene sostituendo interamente il comma 7 bis dell’articolo 15 del decreto 502/1992, il quale era stato introdotto dalla c.d. Legge Balduzzi.

Le finalità di tale intervento sono evidenti ovvero si è voluto cercare di limitare la discrezionalità della scelta da parte dei Direttori Generali e garantire il massimo dell’imparzialità della commissione giudicatrice. Per poter attuare ciò sono state previste nel testo le seguenti novità: 1) i tre primari sorteggiati della Commissione dovranno essere due di fuori Regione ed uno solo della medesima Regione, ribaltando così la precedente proporzione; 2) Il Presidente della Commissione sarà automaticamente il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati (quindi mai il Direttore Sanitario) mentre prima veniva eletto dagli stessi componenti ed, in caso di parità di voti, si sceglieva il più anziano di età; 3) obbligatoriamente si dovrà procedere alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio ed a parità di punteggio dovrà prevalere il candidato più giovane di età. Inoltre, vi sarà anche un ulteriore importante novità ovvero che la giurisdizione su tali selezioni passerà al T.A.R. perché in passato era stato ritenuto che il contenzioso dovesse essere di competenza del Giudice ordinario in quanto non si trattava di concorsi pubblici ma di incarichi fiduciari; al contrario, se il Direttore Generale sarà vincolato al candidato con il miglior punteggio, l’assimilazione di queste selezioni al concorso pubblico sarà completa.

Però, vi è da dire che il testo così come approvato non risulta essere privo di problemi e nello specifico, si nota che in esso ci si rivolge solo alla “dirigenza medica” e non anche alla dirigenza delle professioni sanitarie. A questo proposito viene da chiedersi che fine faranno biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi?

Infine, un’ulteriore forte critica al testo approvato è quella di non aver colto l’occasione delle modifiche al comma 7 bis per risolvere l’annosa e surreale questione delle selezioni per i direttori di struttura complessa infermieristici e tecnico-sanitari per i quali la normativa del 2012 era sostanzialmente inapplicabile.

Vedremo cosa succederà e se detto testo verrà approvato definitivamente così come formulato oppure verranno apportate modifiche principalmente per risolvere le problematiche appena evidenziate.