La responsabilità del medico.

La responsabilità del medico.

3 Ottobre 2018 0 Di Avv. Corrado Riggio

Egregio avvocato, mi può commentare i passaggi salienti della nuova normativa che fissa la responsabilità medica, cosiddetta legge Gelli ?

La Legge numero 24 dell’08.03.2017 (Legge Gelli – Bianco) ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico.

In tale contesto l’elemento di novità è rappresentato dalla c.d. non punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia” dove, il sanitario stesso abbia però “rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”.

Rispetto alla precedente normativa (c.d. Decreto Balduzzi del 2012), si può facilmente affermare che è, praticamente, venuta meno sul piano letterale la graduazione fra colpa lieve e colpa grave come elemento soggettivo alla base dell’imperizia del sanitario.

Tale evoluzione normativa ha, però, comportato il sorgere di problematiche relative all’interpretazione della norma anche dinanzi la Suprema Corte di Cassazione;  tali contrasti interpretativi sono stati, però, solo di recente, superati  grazie alla Sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018 emanata dalle Sezioni Unite della medesima Corte.

Infatti, in un primo momento con la Sentenza della Quarta Sezione Penale recante n. 28187 del 20.04.2017, la Corte di Cassazione aveva interpretato in maniera restrittiva la nuova legge Gelli – Bianco, creando una difficoltà oggettiva all’applicazione della stessa, in quanto i Supremi Giudici avevano riconosciuto al sanitario, tenuto ad attenersi alle linee guida, solamente la pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua delle medesime direttive impostegli; in pratica, ai fini della esclusione della punibilità, secondo tale orientamento, non assumevano alcun rilievo le condotte mediche viziate da errori manifesti nell’applicazione delle seppur corrette linee guida. Tale interpretazione restrittiva andava in ogni caso a sindacare circa il comportamento tenuto dal medico il quale, avrebbe dovuto rendersi conto della applicabilità, attuabilità e pertinenza delle linee guida e dei protocolli medici relativi al caso che lo stesso stava seguendo e, applicarli se essi fossero stati idonei o, al contrario, disapplicarli. Tale interpretazione appariva però estremamente “stringente” mettendo addirittura in discussione la legge Gelli – Bianco n. 24/2017. Tale conflitto interpretativo è stato risolto, come sopra detto, dalla recentissima Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770/2018 la quale, oltre a confermare il ruolo decisivo delle linee guida in ambito sanitario, ha ridisegnato i confini entro cui opera la nuova causa di esclusione della punibilità della sopra indicata legge Gelli-Bianco.

Di fatto, le Sezioni Unite hanno affermato che colui che esercita la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico chirurgica nelle seguenti ipotesi: a) se l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imprudenza o negligenza; b) se l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imperizia in due ipotesi 1) in quella di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’intervento quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico assistenziali; 2) in quella di errore nell’individuazione della tipologia di intervento e delle relative linee guida che non risultino adeguate al caso concreto; c) se l’evento si è verificato per colpa solamente grave dettata da imperizia nell’esecuzione dell’atto medico quando il medico abbia comunque scelto e rispettato le linee guida adeguate al caso concreto.

In definitiva, va evidenziato, che con la Sentenza 8770 del 22 febbraio 2018 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, di fatto, ripristinato, seppur parzialmente, la situazione normativa nel campo della responsabilità medica allo status successivo all’entrata in vigore del Decreto Balduzzi del 2012, avendo reintrodotto la distinzione tra colpa lieve e colpa grave con conseguente freno alla scelta da parte del legislatore finalizzata a favorire la posizione del sanitario con il restringimento del raggio d’azione della responsabilità penale e prevenendo il fenomeno della c.d. “medicina difensiva”.

Pur nella complessità della materia spero di aver risposto esaurientemente al suo quesito.

 Avvocato Corrado Riggio