La responsabilità civile del direttore di reparto

La responsabilità civile del direttore di reparto

14 Maggio 2019 0 Di Avv. Corrado Riggio

Il dirigente medico ospedaliero è titolare di una posizione di “garanzia” a tutela della salute dei pazienti affidati alla struttura, per cui non può delegare ad altri la responsabilità.

Il direttore di Unità operativa ha il compito di indicare le direttive generiche e specifiche di carattere programmatico tecnico – organizzative, ma anche diagnostico – terapeutiche per un efficiente svolgimento dell’attività sanitaria e di verificare l’attività (autonoma e delegata) dei singoli medici addetti alla struttura oltre ad avere il potere residuale di avocare a sé la gestione dei singoli pazienti.

Infatti, come sancito dalla Giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, il dirigente medico ospedaliero è titolare di una posizione di “garanzia” a tutela della salute dei pazienti affidati alla struttura che comporta il suo dovere di cura in via generale di tutti i pazienti dell’ospedale, oltre che l’organizzazione generale della struttura di cui è dirigente. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in più occasioni, come il direttore di Struttura non possa delegare in toto ad altri collaboratori la responsabilità della cura dei pazienti, dovendo lo stesso occuparsi di tutti i pazienti della sua struttura e non solo dei casi di particolare difficoltà a pena della sua responsabilità (quantomeno) civile.

Infatti, ha statuito sempre la Corte di Cassazione che il responsabile di Unità operativa, proprio perché titolare di una specifica posizione di “garanzia” nei confronti dei pazienti non può andare esente da responsabilità e venir meno alle sue funzioni di “garante” adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo in casi di particolare difficoltà o di complicazioni. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto potremo affermare che il direttore di Struttura operativa sarà responsabile in caso di mancata definizione dei criteri diagnostici e terapeutici generali e specifici; mancata puntuale conoscenza delle situazioni cliniche dei pazienti; carente vigilanza e verifica sull’attività (autonoma e delegata) dei medici addetti alla struttura soprattutto per ciò che attiene alla collaborazione interna tra loro (scambio di informazioni); mancato esercizio del potere di avocazione della gestione del trattamento sanitario quando la situazione di complessità o di pericolo per il paziente lo richiede nonché per carente compilazione della cartella clinica.