Il medico che dimette un paziente è responsabile in caso di eventi avversi

Il medico che dimette un paziente è responsabile in caso di eventi avversi

24 Novembre 2020 0 Di Avv. Corrado Riggio

La Suprema Corte di Cassazione, con recente Ordinanza recante n. 20754 del 2020 ha sostenuto che vi è responsabilità del medico, il quale dimette il paziente per impossibilità a svolgere accertamenti tempestivi; in tal caso questa impossibilità non giustifica la dimissione. Dall’ordinanza sopra indicata emerge un principio molto importante in materia di responsabilità medica ovvero, come nel caso esaminato, se un paziente si presenta in ospedale con una sintomatologia che fa sospettare il rischio di infarto, lo stesso non potrà essere dimesso, nemmeno se non è possibile disporre tempestivamente un esame clinico come il dosaggio degli enzimi.Nel caso di specie, il paziente, al primo ingresso in ospedale, aveva manifestato un dolore toracico elevato e prolungato e dagli accertamenti erano emersi una storia clinica sospetta ed un esame ecocardiografico con alterazioni alquanto equivoche.A fronte di tali fatti, per i Giudici del merito, con conferma anche da parte dei Supremi Giudici, non è possibile ritenere che la morte del paziente per infarto miocardico sia riconducibile ad un evento improvviso e, pertanto, imprevedibile e non ad una patologia cardiaca.

Del resto, così come era emerso dalla stessa consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel corso del giudizio, l’infarto miocardico acuto è diagnosticato non solo se ci sono modifiche ecocardiografiche inequivocabili e/o alterazioni enzimatiche, ma a tal fine è sufficiente anche solo che per oltre 24 ore persistano ripetute ed equivoche modifiche ravvisabili con ecocardiogramma con o senza equivoche modifiche enzimatiche. In definitiva, dalla pronuncia emessa dalla Suprema Corte emerge, che se il medico, tenendo una diversa condotta improntata ad un adeguato controllo del paziente e trattenendo quest’ultimo in ospedale, né poteva con buone possibilità evitare il decesso. Quindi, né è conseguita, in virtù di tali principi, la sua responsabilità professionale per il decesso del paziente.