Il garante della privacy in materia di Green Pass ha stabilito che è lecita la verifica dell’identità personale

Il garante della privacy in materia di Green Pass ha stabilito che è lecita la verifica dell’identità personale

12 Agosto 2021 0 Di Avv. Corrado Riggio

In seguito ad un quesito posto dalla Regione Piemonte, in data 10 agosto 2021 il Garante della Protezione dei Dati Personali si è riunito in seduta straordinaria al fine di esaminare il tema della protezione dei dati legato alle recenti disposizioni stabilite dal Governo in materia di green pass e, nello specifico, sulla possibilità di svolgere attività di verifica e di i9dentificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.

In tal senso, il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate ovvero:

I pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni;

  • Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della Legge 15.07.2009 n. 94;
  • I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid 19 nonché i loro delegati;
  • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid 19 nonché i loro delegati;
  • I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  • I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid 19, nonché i loro delegati.

In definitiva, il garante ha affermato che è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella sola verifica dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento d’identità.

Infine, ha affermato, sempre il Garante, che tra le garanzie previste dall’articolo 13, comma 5, del D.P.C.M. del 17.06.2021 è compresa anche l’esclusione della raccolta, in qualunque forma, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione.

Entro tali limiti è consentito il trattamento dei dati personali consistente, per l’appunto, nella sola verifica dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento d’identità.