Combattere gli abusi sessuali

Combattere gli abusi sessuali

1 Gennaio 2020 0 Di Aureliano Pacciolla*

All’insegna della trasparenza. Ancora qualche riflessione sulle novità introdotte dalla Chiesa cattolica sulla gestione degli abusi sessuali: una notizia buona e una cattiva.

 

Premessa

Questo articolo continua le riflessioni già condivise in dieci puntate in questa stessa testata “Quando l’orco è ministro di culto” (TuttoSanità – approfondimenti) (novembre ‘19).

Vogliamo condividere gli aggiornamenti nella Chiesa Cattolica di tutto il mondo e in Italia in materia di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Questi aggiornamenti sono stati sintetizzati in una notizia buona e in una notizia cattiva.

Nella conclusione verrà espresso un augurio per il 2020 alla Chiesa Cattolica che ogni Italiano – a prescindere dal proprio credo – sicuramente apprezzerà nonostante i ritardi interpretabili come dolosi o colposi, a seconda dei casi.

 

La notizia buona: abolizione del segreto pontificio 

Il 4 Dicembre scorso il Pontefice, Papa Francesco J. Bergoglio, comunica che i Tribunali Ecclesiastici – nei processi per abusi sessuali (e altri delitti più gravi) nei confronti del clero – non hanno più il secreto d’ufficio. Ora «non può essere imposto alcun vincolo di silenzio a chi effettua la segnalazione» di un caso, o «alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni».

Ora è obbligatoria e più molto più facile di prima la collaborazione tra l’Autorità Ecclesiastica e l’Autorità Civile Italiana nei casi in la legge dello Stato preveda l’obbligo di denuncia da parte di chi sia a conoscenza dei fatti.

Inoltre, questo reato già normato ([1]) viene ora reso più grave: «l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento». Quindi, non parla più di “minori sotto i quattordicianni” di “minori di diciottoanni”.

Tutto ciò riguarda le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i casi di violenza e di atti sessuali compiuti sotto minaccia o abuso di autorità; i casi di abuso sui minori (infra 18enni) e su persone vulnerabili; i casi di pedopornografia; i casi di mancata denuncia e di copertura degli abusanti da parte dei vescovi, dei superiori generali degli istituti religiosi e dei rettori di seminario o di parroci. ([2])

Bisogna specificare che questa innovazione specifica che le «informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza», come stabilito dal Codice di Diritto Canonico per tutelare «la buona fama, l’immagine e la sfera privata» delle persone coinvolte.

Devono restare chiare tre cose:

  1. a) l’abolizione del segreto pontificio «non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali», compresi gli obblighi di segnalazione, «nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili»;
  2. b) a chi effettua la segnalazione, a chi è vittima e ai testimoni «non può essere imposto alcun vincolo di silenzio» sui fatti.

c)non più soli sacerdoti esperti in Diritto Canonico anche chiunque con Dottorato in Diritto Canonico può svolgere il ruolo di avvocato e di procuratore.

L’abolizione del segreto Pontificio è una buona notizia ma non è una sorpresa perché è una logica prosecuzione del processo iniziato in tre momenti in rapida successione: a) Febbraio 2019; b) 7 Maggio 2019; c) 25 Giugno 2019.

  1. a) nel febbraio 2019 Papa Bergoglio convoca il vertice mondiale sugli abusi in Vaticano per tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e anche alcune vittime. In questa assemblea alcuni vescovi hanno ammesso che non hanno mai incontrato e ascoltato le vittime. Questo invito era stato già fatto da Papa Benedetto XVI ma, fino ad oggi, ripetutamente disatteso da alcuni Vescovi e Superiori Maggiori.
  2. b) Il 7 Maggio 2019 viene promulgato il Proprio “Vos Estis Lux Mundi” specificando che le norme che regolano gli abusi sessuali su infra diciottenni valgono anche per qualunque tipo di abuso rivolto a una «persona vulnerabile»; ossia, “ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa”.
  3. c) Il 24 Giugno 2019 vengono promulgate le “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” da parte della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e dalla CSM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori). Questo documento è stato trattato in dieci puntate “Quando l’orco è ministro di culto” (TuttoSanità – approfondimenti) (novembre ‘19).

Ricordiamo che questi tre eventi in rapida successione costituiscono un grande balzo in avanti rispetto ai casi noti di abusi sessuali nella Chiesa Cattolica negli anni ’80, pochi rispetto e a quelli degli anni ’90 fino al picco massino iniziato a Boston nel 2002 con caso spotlight([3]). Ancora oggi il gravissimo problema degli abusi (non solo sessuali e non solo nella Chiesa Cattolica) è da considerare in stato di emergenza.

 

  1. La notizia cattiva: cosa è stato fatto?

Cosa è stato fatto? Quasi nulla. O, comunque, ciò che è stato fatto è ancora estremamente insufficiente.

Per non essere troppo generici, riferiamoci al solo contesto Italiano. Mentre da una parte abbiamo in rapida successione tre iniziative del Papa Francesco (Febbraio 2019; 7 Maggio 2019; 25 Giugno 2019), dall’altra cosa è stato applicato nella pratica di quanto scritto?

Ciò che bisognava applicare è chiaramente indicato da tutti i fiumi di documenti e articoli ma in particolare era urgente applicare quanto emerso dagli ultimi suddetti tre eventi, in modo particolare le linee guida.

Perché sarebbe giusto aspettarsi l’applicazione pratica dei contenuti delle “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” (24 Giugno 2019)?

Il primissimo motivo sta nella urgentissima tutela dei minori e delle persone vulnerabile che ancora non si sentono ancora adeguatamente tutelati. Questo è un dovere di coscienza morale e di civiltà, a prescindere dal credo.

Il secondo motivo sta nell’adeguarsi alle sollecitazioni del Pontefice rivolte sia alla formazione iniziale dei seminaristi e alla formazione permanente del clero, inclusi gli accorgimenti di prevenzione e di intervento diretto senza i consueti insabbiamenti.

Per ora lasciamo stare l’elenco completo delle motivazioni e soffermiamoci sugli accorgimenti di prevenzione e di intervento che prevedono, fra le tante cose, anche tre strutture apposite, come appunto: a) il SRTM (Servizio Regionale per la Tutela dei Minori); b) il SITM (Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori); c) il RDTM (Referente Diocesano per la Tutela dei Minori).

Queste tre nuove strutture, che non sostituiscono il già esistente SNTM (Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori), fanno parte della “selezione e formazione degli operatori pastorali” promosse dalle stesse “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”.

Dal momento che la cattiva notizia, in Italia, riguardo proprio l’attuazione pratica di queste strutture conviene riportarle ancora una volta per una loro maggiore diffusione e, forse, anche per accelerare i tempi per una loro attuazione.

Nel paragrafo delle indicazioni operative, oltre all’ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime (n. 2) si esplicito riferimento alla selezione e formazione degli operatori pastorali (n. 3). È proprio in quest’ultimo paragrafo che vengono date delle indicazioni operative che devono essere osservate in tutte le strutture ecclesiastiche in Italia (e nel mondo). Infatti, è qui che leggiamo:

3.1 La disponibilità di chi intende collaborare nelle strutture ecclesiali, a qualsiasi titolo, dal rapporto di lavoro a quello di volontariato, deve essere vagliata e accolta con attenzione.

3.2 Chiunque opera nelle comunità ecclesiali deve essere consapevole e far proprie queste Linee guida nella condivisione del comune impegno per la tutela dei minori.

3.3 Per rafforzare una cultura della protezione dei minori è necessario curare con particolare attenzione la formazione e l’educazione di coloro che operano nelle comunità ecclesiali. A tal fine il Servizio Regionale per la Tutela dei Minori(=SRTM), il Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori(=SITM) e il Referente Diocesano per la Tutela dei Minori(=RDTM), anche sulla base di quanto proposto dal Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori(=SNTM):

  1. a) promuovono specifici programmi di selezione e formazione di coloro che operano a contatto con i minori;
  2. b) in collaborazione con genitori, autorità civili, educatori e altre organizzazioni della comunità predispongono percorsi di formazione in merito ai modi in cui realizzare e mantenere un ambiente sicuro per i minori. Tali percorsi, adatti all’età, dovranno spiegare cosa sia l’abuso sessuale, come identificarlo, quali siano le tecniche di adescamento, come riportare i sospetti abusi sessuali alle autorità civili ed ecclesiastiche;
  3. c) predispongono testi appropriati di preghiere e catechesi sul tema della dignità e del rispetto dei minori per favorire e accrescere la vita spirituale della comunità, necessario fondamento di una reale e consapevole cura dei più fragili.

In questo contesto vogliamo focalizzare la nostra attenzione in modo più specifico al punto 3.3 sul rafforzamento di una cultura della protezione dei minori che, lo ribadiamo, si potrebbe manifestare con queste nuove tre strutture: a) il SRTM (Servizio Regionale per la Tutela dei Minori); b) il SITM (Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori); c) il RDTM (Referente Diocesano per la Tutela dei Minori).

La brutta notizia (da contrapporre alla buona notizia relativa alla solerzia del Papa) sarebbe quella riguardante l’organizzazione interna della CEI che non ha ancora reso operative le nuove suddette tre strutture (il SRTM, il SITM e il RDTM) per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili. In effetti è sorprendente come mai dopo sei mesi ancora i fedeli e il popolo Italiano ancora non ha avuto notizia dell’attivazione di questi servizi importantissimi. Sarebbe questa un’ottima opportunità per la Chiesa per da un buon esempio (anche se in ritardo) di reale preoccupazione per questo problema.

Il nostro ottimismo ci porta a considerare i tempi per individuare le persone più adeguate e i tempi per una formazione specifica di queste persone. Tuttavia in un’emergenza che riguarda i minori e le persone vulnerabili bisognerebbe bruciare i tempi perché ogni istante di ritardo va a vantaggio dei potenziali carnefici e va a svantaggio delle potenziali vittime.

Conclusione

Un augurio per il 2020 che possiamo fare al Popolo di Dio e al popolo Italiano è quello che sapere quanto prima – accanto al nome del Vescovo – anche i nomi e i recapiti del RDTM (Referente Diocesano per la Tutela dei Minori) attivi 24/h.

In ogni luogo parrocchia, santuario, convento e altro luogo di culto Cattolico dovrebbero essere evidenti i componenti del SRTM (Servizio Regionale per la Tutela dei Minori) e del SITM (Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori).

Ci auguriamo di poter dare questa buona notizia pubblicando un elenco di tutti i componenti di queste strutture operativi in tutta Italia e in collaborazione con le altre strutture civili.

 

[1]«L’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento». Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (Art. 6, comma 1), 2001.

[2]Questi delitti citati sono citati nel Motu Proprio “Vos Estis Lux Mundi” (Art. 1) 7 Maggio 2019.

[3] Il caso spotlightemerse grazie a Marty Baron, Dir. del Boston Globe.

*Psicologo e psicoterapeuta, perito forense, già docente di psicologia generale e psicologia della personalità all’Università Lumsa-Humanitas di Roma.