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	<title>Corrado Riggio, Autore presso TuttoSanità</title>
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	<title>Corrado Riggio, Autore presso TuttoSanità</title>
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		<title>Flax Tax del 5% per gli infermieri sul lavoro straordinario</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAMPANIA]]></category>
		<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questi ultimi giorni sta facendo discutere non poco, nell’ambito del personale infermieristico, una risposta, la numero 272 del 27&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tuttosanita.com/flax-tax-del-5-per-gli-infermieri-sul-lavoro-straordinario/">Flax Tax del 5% per gli infermieri sul lavoro straordinario</a> proviene da <a href="https://www.tuttosanita.com">TuttoSanità</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18px;">In questi ultimi giorni sta facendo discutere non poco, nell’ambito del personale infermieristico, una risposta, la numero 272 del 27 ottobre u.s, fornita da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 1, comma 354, della c.d. Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 2024), riferita ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Nello specifico, oggetto dell’interpello formulato da parte di un’Azienda Sanitaria Locale, era la richiesta, se l’aliquota agevolata potesse applicarsi anche alle ore di pronta disponibilità, ossia le ore in cui il lavoratore, pur non essendo fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in caso di urgenze. Nella risposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’imposta sostitutiva agevolata riguarda esclusivamente i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del CCNL comparto sanità 2019-2021 erogati agli infermieri del SSN e non a quello svolto in regime di pronta disponibilità, disciplinato dall’articolo 44 del citato CCNL. Da tale risposta, ovviamente sono sorte le legittime preoccupazioni della categoria anche in considerazione della circostanza che, avendo applicato tutte le Aziende, sino ad oggi, l’imposta sostitutiva del 5% sul lavoro svolto in regime di pronta disponibilità, molte di loro hanno già attivato o sarebbero in procinto di attivare le procedure per il recupero della trattenuta ordinaria non applicata.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Ebbene, a questo punto prima di entrare nel merito della questione, è d’obbligo fare una premessa preliminare e fondamentale ovvero che la risposta data da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello fatto da parte di un’Azienda Sanitaria, non ha alcun valore normativo, trattandosi di un semplice parere fornito da parte dell’Agenzia ma non suffragato da alcun riscontro giuridico normativo così come andremo ad esaminare di seguito e, pertanto, nessuna Azienda, nell’eventuale azione di recupero, potrà far riferimento, come giustificazione, che agisce in virtù del contenuto di una risposta ad un interpello che, in tale sede, si ribadisce non ha alcun valore di natura giuridica, che, invece, hanno le norme che disciplinano una determinata materia e a cui si deve fare esclusivo riferimento.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Fatta tale preliminare ma fondamentale precisazione, passiamo ora ad esaminare nel merito l’intera vicenda che ci occupa, partendo dall’articolo 1, comma 354 della Legge Finanziaria 2025 (L. 207 del 30.12.2024) il quale recita testualmente “<i>I compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, sono assoggettati a un’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento……….</i>”. Il presente articolo della legge Finanziaria del 2025, pertanto, risulta essere molto chiaro ed esaustivo ovvero prevede il pagamento di un’aliquota del 5% relativa a tutti i compensi dovuti per lo svolgimento di lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del CCNL comparto sanità.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">A questo punto passiamo ad esaminare l’articolo 47 rubricato “Lavoro Straordinario” del CCNL del comparto sanità, citato dalla Legge Finanziaria, il quale prevede testualmente “<i>Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio………. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende ed enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile…….</i>”. Il presente articolo, per l’appunto, disciplina le prestazioni tutte di lavoro straordinario (il lavoro straordinario è unico e non vi sono differenze nella contrattazione collettiva) stabilendo in maniera chiara ed univoca che le prestazioni svolte in regime di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e per garantire i livelli di assistenza, nei casi di urgenza, potranno essere svolte anche con una sorta di forma generalizzata di autorizzazione ovvero senza l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Infine, abbiamo l’articolo 44 del CCNL di categoria rubricato “Servizio di Pronta Disponibilità” il quale al comma 2 stabilisce testualmente “<i>All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso.</i>”, al comma 3 “<i>Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.</i>”, il comma 6 “<i>Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario…….</i>” e il comma 7 “<i>La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa da diritto ad un’indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.</i>”. Anche quest’ultimo articolo è molto chiaro ed esaustivo ovvero il lavoro svolto in regime di “pronta disponibilità” è considerato dalla normativa come lavoro svolto per affrontare le situazioni di emergenza ai fini dell’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso. Ed, ancora, in caso di chiamata in pronta disponibilità, le ore lavorate sono retribuite a titolo di lavoro straordinario, disciplinato dall’articolo 47, sopra citato, che andrà tassato al 5%, mentre in caso di mancata chiamata il lavoratore avrà diritto al pagamento di un’indennità oraria di euro 1,80 lordi, indennità che ovviamente non rientra nel lavoro straordinario ma nelle voci retributive c.d. ordinarie e andrà tassata normalmente.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Pertanto, in conclusione alla luce dell’esame normativo effettuato e al di là della risposta fornita da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interpello formulato da parte di un’Azienda Sanitaria, la soluzione della presente questione è la seguente: la legge Finanziaria del 2025 all’articolo 1 comma 354 ha stabilito che i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del CCNL comparto sanità 2019-2021 sono assoggettati ad un’imposta pari al 5% e l’articolo 44 sempre del CCNL comparto sanità ha stabilito che in caso di chiamata in pronta disponibilità a svolgere l’attività lavorativa, le ore lavorate sono retribuite a titolo di straordinario e, quindi, con l’applicazione di una tassazione pari al 5% mentre per quanto concerne il pagamento dell’indennità oraria lorda di €. 1,80 per la pronta disponibilità, questa andrà tassata in via ordinaria come il resto della retribuzione dovuta.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Alla luce di tutto quanto sopra detto, nell’ipotesi di azioni da parte delle Aziende Sanitarie o Ospedaliere per il recupero, operato in virtù di quanto detto da parte dell’Agenzia delle Entrate, bisognerà capire come le stesse si muovono ed agire di conseguenza ovvero giudizialmente nell’ipotesi in cui vogliano recuperare sulle somme erogate a titolo di lavoro straordinario in pronta disponibilità e tassate giustamente al 5% in quanto ciò non è possibile vista la vigente normativa sopra evidenziata ed esaminata, mentre non si potrà agire giudizialmente se le stesse azioneranno il recupero sull’indennità di pronta disponibilità pari ad €. 1,80 lordi nell’ipotesi in cui abbiano tassato anche questa al 5% mentre andava tassata in via ordinaria.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Ed, ancora, in quest’ultima ipotesi ovvero il recupero sulla sola indennità di pronta disponibilità pari ad €. 1,80 si dovrà comunque controllare che detto recupero venga effettuato solo per l’importo netto che il lavoratore ha incassato in eccesso.</span></p>
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		<title>Anche per il medico non specializzato esiste la titolarità di una posizione di garanzia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Cassazione ha esaminato il caso di un anestesista non ancora specializzato che non avendo saputo controllare l’inefficienza di un&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>La Cassazione ha esaminato il caso di un anestesista non ancora specializzato che non avendo saputo controllare l’inefficienza di un apparecchio anestesiologico, ha causato la morte di un paziente.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 10152 ha chiarito che i laureati in medicina, anche se non ancora specializzati, sono tenuti all’obbligo di osservare le leges artis e di garantire il paziente che hanno in cura. Probabilmente sia per la carenza di personale ma, forse anche per l’eccessiva leggerezza di alcuni direttori di reparto, accade ormai di frequente che medici non ancora specializzati vengano caricati di responsabilità che non sono in grado di sostenere, con tutte le relative conseguenze che ne possono derivare, anche gravi.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La Cassazione ha esaminato con questa Sentenza il caso di un anestesista non ancora specializzato che non avendo saputo controllare l’inefficienza di un apparecchio anestesiologico, ha causato la morte di un paziente nel corso di un intervento chirurgico, al quale aveva partecipato come unico anestesista. I Giudici hanno in primis rilevato la generale imprudenza e la colpa sia del medico, che aveva accettato di partecipare autonomamente a molteplici interventi chirurgici nonostante la sua inesperienza ed imperizia rispetto ad altri anestesisti specializzati e strutturali, sia del primario che aveva consentito l’inserimento dello stesso in turni di guardia diurni con partecipazione autonoma alle operazioni. Del resto, per poter far fronte con la dovuta professionalità ai problemi che possono insorgere nel corso di un’anestesia, servono anni e, più precisamente, sette anni. Infatti, è questa la durata della c.d. “gavetta” che in Sentenza è stata ritenuta necessaria affinché un medico anestesista possa maturare un’adeguata esperienza, la fredezza e la lucidità necessarie per poter gestire le emergenze nei tempi strettissimi che può avere a disposizione nel corso di un intervento chirurgico. Comunque, sostengono i Supremi Giudici, in ogni caso, non bisogno dimenticare che anche i semplici laureati in medicina e chirurgia che siano abilitati all’esercizio della professione medica, anche se non specializzati, sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti del paziente e sono tenuti ad osservare, per l’appunto, le leges artis in materia.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Il medico che agisca come anestesista, quindi, è tenuto sempre a controllare preventivamente l’apparecchio di anestesia e le sue componenti ed a osservare in maniera continua e scrupolosa il paziente, monitorando le sue funzioni vitali. Nel caso di specie, invece, il medico aveva omesso del tutto di controllare lo strumento utilizzato ed aveva sottovalutato il pallore, la cianosi e la mancanza di polso centrale oltre che la midriasi del paziente durante l’operazione, derivanti dal malfunzionamento del predetto apparecchio. In tal modo aveva compromesso definitivamente ogni possibilità di recupero del paziente e, per tale ragione, è stato chiamato a rispondere penalmente del decesso. </span></p>
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		<title>È considerato responsabile il medico che sceglie la via più facile ma anche più rischiosa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 09:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È certamente ravvisabile colpa nel comportamento del sanitario il quale non si astiene da un intervento che la comune cultura&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>È certamente ravvisabile colpa nel comportamento del sanitario il quale non si astiene da un intervento che la comune cultura nel settore ritiene oltremodo rischioso.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 12968 ha precisato che vi è colpa professionale medica quando il sanitario, senza aver effettuato preventivi accertamenti diagnostici, decide, tra due terapie possibili, di scegliere la via più rischiosa dell’intervento chirurgico.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In tal caso vi è una condotta imprudente e negligente che se, produttiva di lesioni ai danni del paziente, comporta la sua responsabilità di natura penale. Questo poiché l’attività del medico deve essere improntata alla massima prudenza, per cui, se il medico si trova di fronte a due alternative terapeutiche, prima di scegliere quale strada intraprendere, dovrà sottoporre il paziente a tutti gli accertamenti diagnostici anche di tipo strumentale, prima di optare per l’intervento chirurgico.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In definitiva, i Supremi Giudici in tale Sentenza hanno ritenuto colpevole il medico poiché, lo stesso, posto di fronte all’alternativa di stabilire la terapia curativa è sempre tenuto a preferire la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, tanto più laddove una di esse sia costituita da un intervento idoneo a produrre, con molta probabilità, effetti demolitivi permanenti.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Quindi, è certamente ravvisabile colpa nel comportamento del sanitario il quale non si astiene da un intervento che la comune cultura nel settore ritiene oltremodo rischioso e giudica utile solo in caso di certezza di una determinata diagnosi, che non era in condizioni di avere.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Il medico, in definitiva, è obbligato ad acquisire tutte le informazioni necessarie sia dal paziente che da altre fonti affidabili, al fine di garantire la correttezza del trattamento chirurgico.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La colpa medica professionale per errore diagnostico si configura, infatti, non solo quando costui non riesce ad inquadrare il caso clinico in una patologia specifica in presenza di uno o più sintomi, ma anche quando omette di eseguire o disporre controlli ulteriori e doverosi per procedere ad una corretta formulazione della diagnosi.</span></p>
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		<title>Responsabilità medica, l’equipe deve garantire il decorso post operatorio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 10:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La suprema Corte di Cassazione con recente Sentenza del 2020 recante numero 32871 ha affermato che il medico deve sempre&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tuttosanita.com/responsabilita-medica-lequipe-deve-garantire-il-decorso-post-operatorio/">Responsabilità medica, l’equipe deve garantire il decorso post operatorio</a> proviene da <a href="https://www.tuttosanita.com">TuttoSanità</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recente Sentenza del 2020 recante numero 32871 ha affermato che il medico deve sempre prendere in considerazione i segnali di allarme di una complicazione post chirurgica e, pertanto, il suo dovere di garanzia non può essere limitato solo all’interno della sala operatoria. In tal senso, la conclusione di un intervento chirurgico non può, in alcun modo, comportare, quanto meno per il sanitario che lo ha eseguito, una sorta di automatica legittimazione a disinteressarsi del paziente. In pratica, l’instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deriva l’obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita. Infatti, nell’attività medico chirurgica, la posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale ad entrambe le categorie nelle quali tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di protezione, che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrità, da un lato, e la posizione di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto, dall’altro.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La titolarità di una posizione di garanzia ovviamente non comporta un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante; occorre, infatti, accertare in concreto la violazione da parte del garante di una regola cautelare, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire e, infine, la sussistenza del nesso causale tra la condotta del garante e l’evento dannoso. Ebbene, nell’attività chirurgica d’equipe, con il compimento di un’operazione chirurgica, tutta l’equipe medica assume nei confronti del paziente una vera e propria posizione di garanzia che impone ad ogni sanitario il rispetto delle regole di prudenza e di diligenza; dalla violazione di tale obbligo può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l’evento danno sia causalmente connesso al comportamento omissivo. Nella responsabilità medica d’equipe, tale posizione di garanzia assume connotati importanti con riferimento al capo dell’equipe operatoria, il quale fatta salva l’autonomia professionale dei singoli operatori ha anche il dovere di portare a conoscenza di questi ultimi tutto ciò che è venuto a sapere sulle patologie del paziente. Inoltre, la posizione di garanzia del capo della equipe nei confronti del paziente implica, altresì, il dovere di assicurarsi che il paziente sia adeguatamente assistito anche dopo l’operazione da personale idoneo al quale fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Ed è proprio sulla scorta di tali rilievi che la Suprema Corte ha stabilito nella Sentenza, sopra enunciata, che l’obbligo di attivarsi per la tutela e la salute del paziente, non si esaurisce assolutamente una volta concluso l’atto operatorio in senso stretto, in presenza di una sintomatologia evidente dopo un’operazione chirurgica.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In questi casi, anche se l’intervento operatorio, inteso in senso stretto, può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla sala operatoria, sul sanitario grava, sempre, un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato.</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tuttosanita.com/responsabilita-medica-lequipe-deve-garantire-il-decorso-post-operatorio/">Responsabilità medica, l’equipe deve garantire il decorso post operatorio</a> proviene da <a href="https://www.tuttosanita.com">TuttoSanità</a>.</p>
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		<title>La successione delle posizioni di garanzia nella responsabilità medica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 10:00:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Campania]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel procedere ad una simile analisi, occorre verificare anche se la situazione di pericolo non si sia modificata per effetto&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Nel procedere ad una simile analisi, occorre verificare anche se la situazione di pericolo non si sia modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 3922 ha analizzato cosa accade quando vi sia una successione delle posizioni di garanzia dei medici rispetto al paziente. La Sentenza sopra citata della Cassazione è da ritenersi di notevole importanza nell’ambito della responsabilità medica poiché contribuisce a chiarire le modalità con cui va accertato il nesso causale quando l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo ricade su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi. In tale ultima ipotesi, secondo i Supremi Giudici, sarà necessario tenere conto della condotta e del ruolo di ciascun medico titolare della posizione di garanzia e, sulla base di ciò, stabilire cosa sarebbe accaduto se la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Nel procedere ad una simile analisi, occorre verificare anche se la situazione di pericolo non si sia modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti. In tal senso, basti pensare, ad esempio, al caso in cui il medico primo garante sia accusato di non aver segnalato una situazione di rischio al sanitario che gli è subentrato nella posizione di garanzia: per verificare la sua responsabilità, ovverosia per verificare la sussistenza del nesso causale tra la sua omissione e l’evento dannoso, occorre accertarsi del fatto che la successiva condotta negligente del sanitario garante subentrato trovi causa proprio nella mancata segnalazione. Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un medico accusato di omicidio colposo di un paziente che aveva operato per aver sottovalutato la sensibile diminuzione dell’emoglobina, riscontrata sia subito dopo l’intervento che nelle ore e nei giorni immediatamente successivi.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La circostanza che, nel momento in cui il medico si era allontanato dall’ospedale, il quadro ematico del paziente non poteva essere considerato in remissione e che, tra le altre cose, il sanitario non aveva dato alcuna disposizione ai colleghi subentrati circa le condizioni dell’uomo è stata considerata, insieme ad altri fattori, fondamentale per sancire la penale responsabilità dell’imputato.</span></p>
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		<title>Vi è obbligo da parte del medico di informare sul rischio di malformazioni fetali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Al fine di poter ottenere il risarcimento, la donna dovrà provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 14pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Al fine di poter ottenere il risarcimento, la donna dovrà provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all’interruzione della gravidanza.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recente Sentenza del 2020 recante numero 653 ha sancito che l’interruzione volontaria della gravidanza oltre i 90 giorni è da considerarsi possibile anche in caso di malformazioni non ancora accertate. Infatti, il medico, secondo la sopra enunciata Sentenza, di fronte alla sussistenza di una patologia della gestante tale da poter causare delle malformazioni fetali, è tenuto ad informare correttamente la sua paziente e se non vi provvede potrà essere chiamato a risarcire i danni derivanti dalla mancata interruzione della gravidanza. In tal caso, al fine di poter ottenere il risarcimento, la donna dovrà provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all’interruzione della gravidanza a fronte di un pregiudizio grave per la sua salute psichica o fisica.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">A tal proposito, va ricordato che l’articolo 6 della Legge 194/78 stabilisce che la donna può ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni solo se:</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 14pt;">La gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">Siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 14pt;">In tal senso, la Corte di Cassazione nella sopra citata Sentenza, ha avuto modo di precisare anche che l’accertamento di processi patologici che sono in grado di provocare delle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro con un apprezzabile grado di probabilità è sufficiente a giustificare l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell’articolo 6 lettera b) della legge 194/78. A tal fine, occorre che per la gestante sussista un grave pericolo per la salute fisica o psichica, da accertarsi concretamente e caso per caso, mentre non è necessario che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta o che risulti strumentalmente o clinicamente accertata.</span></p>
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		<title>Il medico che falsifica una cartella clinica ne risponde penalmente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 8015 ha sancito che risponde penalmente il medico&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 8015 ha sancito che risponde penalmente il medico che falsifica la cartella clinica o la scheda di sala operatoria al fine di tentare di nascondere il proprio errore. In tale ipotesi, il medico rischia di essere condannato per il reato di falso ideologico se, per l’appunto, al fine di tentare di porre rimedio ad un suo errore, falsifica la cartella clinica e gli atti ostensibili di rilievo pubblicistico. Il caso in questione, esaminato dalla Suprema Corte, riguarda un ortopedico, il quale per nascondere un suo errore in sala operatoria, aveva attestato falsamente la presenza di una frattura femorale sinistra su di una paziente che, invece, aveva riportato, in realtà, solo la frattura del femore destro. Nel corso del giudizio si è ritenuto di escludere che il medico non fosse consapevole della falsità, in quanto trattavasi di un esperto primario ortopedico che difficilmente non si poteva non rendere conto dell’assenza della frattura al femore sinistro. In definitiva, seppur l’atteggiamento iniziale fosse di certo ispirato da buona fede, la consapevolezza circa l’assenza della frattura che si era manifestata durante l’intervento eseguito sull’arto sano ha reso, di fatto, assistita da dolo la falsa dichiarazione della diagnosi nella scheda di sala operatoria.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Ed, ancora, così come affermato dalla stessa Cassazione, anche se si volesse ritenere che, per stanchezza, il medico non si fosse reso conto dell’errore commesso nell’intervenire sull’arto sano, nel caso di specie, lo stesso si era quantomeno rappresentato in termini di dolo eventuale l’errore, dato che il personale di sala agli aveva fatto notare che le attrezzature erano state tutte predisposte per un intervento sul femore destro. Era certo, in definitiva, che il chirurgo si era confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">In tale fattispecie, pertanto, nulla lo avrebbe potuto salvare dal rispondere del reato di falso.</span></p>
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		<title>Il Giudice, corretta la sospensione dell’operatore sanitario che rifiuta il vaccino</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 11:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“È ampiamente nota l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 14pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>“È ampiamente nota l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire del vaccino”.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">Una Sentenza del Giudice del Tribunale di Belluno dà ragione ad una RSA che aveva deciso di sospendere dal loro posto di lavoro due infermieri ed otto operatori sociosanitari poiché si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino contro il Covid. Come conseguenza del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione, la Direzione Sanitaria della RSA, dapprima aveva messo i dieci dipendenti in ferie forzate per, poi, farli sottoporre alla visita dinanzi al medico del lavoro, il quale li definiva inidonei al servizio. In virtù di tale inidoneità al lavoro, i vertici della casa di riposo avevano deciso di allontanare dal luogo di lavoro i dieci lavoratori con contestuale sospensione dello stipendio per impossibilità di svolgere la mansione lavorativa prevista. Immediatamente i dieci dipendenti avevano provveduto, per il tramite dei propri legali, a depositare ricorso dinanzi al Tribunale di Belluno, nella speranza che il Giudice disponesse la loro reintegra sul posto di lavoro, invocando la libertà di scelta stabilita nell’articolo 32 della Costituzione in cui è scritto che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. Come risposta a tale difesa, i legali della RSA avevano, invece, sostenuto che nessuno voleva mettere in discussione la libertà di scelta vaccinale ma che, in questo caso, doveva prevalere l’obbligo del datore di lavoro di mettere in sicurezza i suoi dipendenti e le parti terze ovvero gli ospiti delle case di riposo. Il Tribunale di Belluno nella Sentenza ha considerato insussistenti i motivi che hanno spinto gli operatori no vax e per questo sospesi ma non licenziati. Ciò significa che qualora cessasse la pandemia o gli stessi decidessero di vaccinarsi, saranno immediatamente reintegrati nel posto di lavoro. In detta Sentenza il Giudice ha sancito testualmente “È ampiamente nota l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire del vaccino, quali il personale sanitario, gli ospiti delle RSA ed i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui.”. Motivo per cui è stata considerata pericolosa la persistenza nella casa di riposo dei dieci operatori no vax. In definitiva, il Tribunale di Belluno ha ritenuto corretta la decisione della Direzione Sanitaria della RSA di sospendere i dieci dipendenti dal posto di lavoro senza stipendio per aver rifiutato il vaccino contro il Covid, il tutto al fine di mettere principalmente in sicurezza gli altri dipendenti sottoposti a vaccinazione nonché gli ospiti di tale residenza.</span></p>
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		<title>L’unione Europea ha presentato il passaporto vaccinale che andrà in vigore da giugno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 10:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Campania]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non si limiterà a dimostrare il vaccino effettuato ma servirà per fornire anche dettagli, in assenza della vaccinazione, sul test&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Non si limiterà a dimostrare il vaccino effettuato ma servirà per fornire anche dettagli, in assenza della vaccinazione, sul test negativo al Covid.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">Agli Stati membri dell’Unione Europea resterà la responsabilità di decidere quali restrizioni evitare ai viaggiatori ma, in ogni caso, le regole dovranno essere uguali per tutti i possessori del passaporto. Il certificato vaccinale verrà chiamato “Digital Green Certificate”, creato al fine di facilitare la libera circolazione all’interno dell’Unione europea in tempi di pandemia e non si limiterà a dimostrare il vaccino effettuato ma servirà per fornire anche dettagli, in assenza della vaccinazione, sul test negativo al Covid oppure sulla presenza di anticorpi da guarigione. Detto certificato entrerà in vigore entro la metà dì giugno e sarà disponibile gratuitamente sia in formato digitale che in formato cartaceo. La sicurezza e l’autenticità del certificato sarà garantita da un QR Code che potrà essere usato per verificare la presenza dei dati sui database. La Commissione, inoltre, istituirà uno sportello al fine di garantire che tutti i certificati possano essere verificati in tutta l’Unione e sosterrà gli Stati membri nell’attuazione tecnica dei certificati. Agli Stati, come già detto sopra, resterà la responsabilità di decidere quali restrizioni alleviare ai viaggiatori ma dovranno essere uguali per tutti i possessori del certificato verde. Tutto questo, al fine di facilitare la libera circolazione all’interno dell’Unione europea attraverso un rigoroso rispetto della non discriminazione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione. Inoltre, sarà definito un quadro tecnico a livello europeo da mettere in atto entro la metà di giugno per garantire la sicurezza, l’interoperabilità ed il pieno rispetto della protezione dei dati personali. Si cercherà, altresì, di estendere la possibilità di rendere efficaci anche certificati compatibili rilasciati in paesi terzi. In definitiva, con il certificato verde in questione, l’obiettivo è di ripristinare la circolazione in modo sicuro, responsabile e che dia fiducia a tutti.</span></p>
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		<title>Covid: le pene per chi viola le regole imposte</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Corrado Riggio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'AVVOCATO RISPONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Campania]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Attestare falsamente di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o per altri atti di necessità, integra il&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.tuttosanita.com/covid-le-pene-per-chi-viola-le-regole-imposte/">Covid: le pene per chi viola le regole imposte</a> proviene da <a href="https://www.tuttosanita.com">TuttoSanità</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Attestare falsamente di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o per altri atti di necessità, integra il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale.</strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 14pt;">In questo periodo di emergenza sanitaria non si scherza neppure dal punto di vista penale; infatti, le pene previste per coloro che violano le regole imposte sono molto severe e non ammettono attenuanti. A questo punto, esaminiamo quali sono le pene previste in caso di violazione della normativa attualmente in vigore in Italia. Attestare falsamente di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o per altri atti di necessità, integra il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale ed, in questo caso, la pena prevista va da uno a sei anni di reclusione ed è previsto anche l’arresto facoltativo in flagranza e la procedibilità è d’ufficio. Questo significa che chiunque può segnalare i casi di cui venga a conoscenza e far scattare così in automatico il procedimento penale. Ricordiamo, altresì, che i pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza e se non lo fanno rischiano, anch’essi, l’imputazione per il reato di omessa denuncia, punito dall’articolo 361 del codice penale. Sono da considerarsi pubblici ufficiali, oltre alle forze di polizia ed alle forze armate anche i vigili del fuoco ed urbani, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i notai ma anche i medici ospedalieri; tutti questi soggetti, nella loro qualità di pubblici ufficiali, pertanto, possono segnalare i casi sospetti e far attivare le verifiche del caso.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">A questo tipo di reato, poi, si aggiunge anche la fattispecie di cui all’articolo 650 del codice penale che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro coloro che violano i provvedimenti che vietano di spostarsi senza motivo. Ed, ancora, chi sospetta di avere il Covid e non si mette in quarantena o chi presenta addirittura sintomi, rischia oltre all’imputazione per violazione dei provvedimenti dell’autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie. In quest’ultimo caso, se la persona che sospetta di avere contratto il Covid o presenta sintomi e non si mette in quarantena, uscendo di casa, nell’ipotesi in cui dovesse infettare persone anziane o comunque soggetti a rischio causandone la morte, potrebbe essere accusato di omicidio doloso, reato che prevede la reclusione non inferiore a 21 anni; in tal caso la condotta del soggetto in questione è punita a titolo di dolo eventuale.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">La stessa pena si applica a chi ha avuto contatti con persone positive al Covid e continua ad avere rapporti sociali oppure a lavorare con altre persone senza prendere alcun tipo di precauzione o avvisarle. Il reato di lesioni superiori a quaranta giorni di malattia è procedibile anch’esso d’ufficio ed è punito con la reclusione da tre a sette anni. Infine, chi sa di aver contratto il Covid e non lo dice a nessuno, uscendo di casa fa sì che la sua condotta risulti connotata al dolo diretto e, in questo caso, le imputazioni, oltre a quella di violazione dell’ordine dell’autorità, sono molto più gravi e, più precisamente, vanno dal tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario, se si viene a contatto con soggetti fragili o a rischio, fino all’omicidio volontario se ne deriva la morte. La legge per tali ipotesi è molto chiara ma anche la stessa giurisprudenza; a queste ipotesi si applicano gli stessi principi dei casi delle persone sieropositive che sanno di esserlo e non avvisano il partner né adottano precauzioni per evitare il contagio.</span></p>
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