Aggressioni a medici ed infermieri, si rischiano fino a 16 anni di carcere

Aggressioni a medici ed infermieri, si rischiano fino a 16 anni di carcere

7 Agosto 2020 0 Di Avv. Corrado Riggio

Ci siamo, approvata all’unanimità la legge che si pone l’obiettivo di proteggere i sanitari e di prevenire le aggressioni agli operatori sanitari in servizio.

 

Finalmente, il Senato ha approvato definitivamente il d.d.l.  n. 867-B contenente le disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. La nuova Legge prevede una disciplina che non si preoccupa solo di punire chi aggredisce medici e personale sanitario, ma introduce contemporaneamente anche misure specifiche di carattere preventivo e punta, soprattutto, sull’informazione per educare al rispetto delle professioni sanitarie. Dal punto di vista soggettivo il testo è rivolto ai medici chirurghi, agli odontoiatri, ai veterinari, ai farmacisti, ai biologi, ai fisici, ai chimici, agli infermieri, agli ostetrici, ai tecnici sanitari di radiologia medica, alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, agli osteopati, ai chiropratici, agli psicologi ed alle professioni istituite dopo l’individuazione in sede di recepimento delle direttive dell’Unione Europea.

Inoltre, la Legge prevede che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore il ministro della salute in concerto con quello dell’interno e delle finanze, dovranno emanare un Decreto istitutivo di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie, che dovrà essere composto per metà da donne, da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, dalle Regioni, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, da rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia, del lavoro, degli ordini professionali, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e da un rappresentante dell’Inail.

Detto Organismo, ogni anno, dovrà riferire ai Ministeri interessati ed allo stesso sono riconosciute le seguenti funzioni:

  • Monitorare gli episodi di violenza e gli eventi sentinella che potrebbero sfociare in aggressioni o minacce;
  • – Promuovere studi ed analisi per ridurre i fattori di rischio;
  • Controllare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di video sorveglianza;
  • Favorire la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza anche nella forma di lavoro di equipe;
  • Incentivare corsi di formazione del personale sanitario per prevenire al meglio le situazioni di conflitto.

L’Osservatorio, infine, sarà tenuto ad acquisire i dati del fenomeno a livello regionale, anche al fine di valutare le situazioni di vulnerabilità degli ambienti di lavoro e dovrà, poi, trasmetterli all’Agenas. Inoltre, il Ministero della salute avrà l’onere di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, alle Camere, una dettagliata relazione sull’attività dell’Osservatorio. La Legge prevede, altresì, che il ministro della salute avrà anche il compito di promuovere iniziative informative per educare al rispetto delle professioni sanitarie, di realizzare progetti di comunicazione istituzionale e di istituire una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari, per sensibilizzare i cittadini alla condanna di ogni forma di violenza. Nell’ottica della prevenzione, la legge, ha anche previsto che le strutture in cui opera il personale sanitario debbano prevedere nei propri piani di sicurezza dei protocolli operativi con le forze di polizia affinché gli agenti possano intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Concludiamo il nostro articolo, andando ad esaminare le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge entrata in vigore.

Per ciò che concerne le sanzioni penali, l’articolo 4 del testo di legge prevede l’estensione delle sanzioni previste dall’articolo 583 quater del codice penale, che punisce il reato di lesioni gravi commesse ai danni del pubblico ufficiale a chi le compie ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliare di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività. Per gli aggressori è prevista la reclusione da quattro a dieci anni se le lesioni sono gravi, la detenzione da otto a sedici anni se sono gravissime. Diventa, inoltre, un’aggravante comune agire nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliare di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività. Ed, ancora, in caso di percosse, reato punito dall’articolo 581 del codice penale, aggravato dall’aver agito nei confronti di un sanitario, la legge prevede che si possa procedere d’ufficio e non solo a querela di parte.

Per ciò che concerne, invece, le sanzioni di carattere amministrativo la legge prevede che al di fuori dei casi che configurano reato, chi tiene una condotta violenta, ingiuriosa, offensiva o molesta nei confronti di un sanitario, sia che esso operi in strutture pubbliche che private, potrà essere raggiunto da una sanzione amministrativa minima di 500 Euro e fino ad un massimo di 5.000  Euro.