Abusi sessuali su minori nella Chiesa (II parte)

Abusi sessuali su minori nella Chiesa (II parte)

27 Agosto 2020 0 Di Aureliano Pacciolla*

L’APPLICAZIONE PRATICA

 

Sì, in effetti ciò che manca è proprio l’applicazione pratica. Come nei casi di malattia grave, la diagnosi è giusta, incluso il livello di gravità, la medicina è stata prescritta ma il malato collabora con la guarigione? È legittima questa domanda? Sembra che la Chiesa sia molto biblica nei suoi tempi e poco biblica nei suoi interventi.

Un motivo parzialmente comprensibile è dato dalla crisi del coronavirus che ha impedito il primo incontro previsto dalla CEI per il 7 Marzo. Tuttavia solo poche diocesi hanno usato il tempo del lock down per organizzare le strutture previste; ossia:

1.Rendere pubblici i nomi e i recapiti del RDTM (Referente Diocesano per la Tutela dei Minori) con una operatività di 24/h.

2.Rendere pubblici in ogni luogo di culto (parrocchie, santuari, conventi) i componenti del SRTM (Servizio Regionale per la Tutela dei Minori) e del SITM (Servizio Interdiocesano per la Tutela dei Minori).

Una parte di questo lavoro poteva essere svolto in smart working ma sicuramente l’accumulo di tempo perso sarà risolto durante l’estate ‘20, anche perché un ulteriore stimolo proviene da questo nuovo documento denominato “Vademecum”.

 

  1. Schema del “vademecum”

 

Questo nuovo documento è appositamente chiamato “vademecum su alcuni casi di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici” perché vuole essere uno strumento di facilitata e immediata consultazione per gli Ordinari e gli Operatori del diritto che si tro-vano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici (come si specifica nell’introduzione).

Consideriamo le principali articolazioni di questo “vademecum” fatto per meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia suddiviso in nove parti per poi considerare alcuni contenuti più interessanti:

  1. Che cosa configura il delitto?
  2. Che cosa fare quando si riceve un’informazione su un possibile delitto (notitia de delicto)?

a/ Che cosa s’intende per notitia de delicto?

b/ Quali azioni si devono intraprendere quando si è ricevuta una notitia de delicto?

III. Come avviene l’indagine previa?

a/ Che cos’è l’indagine previa?

b/ Quali atti giuridici bisogna compiere per avviare l’indagine previa?

c/ Quali atti complementari si possono o si debbono compiere durante l’indagine previa?

d/ Come si impongono le misure cautelari?

e/ Che cosa fare per concludere l’indagine previa?

  1. Che cosa può fare la CDF (Congregazione per la Dottrina della Fede) a questo punto?

a/ Che cosa sono le misure disciplinari non penali?

b/ Che cosa è un precetto penale?

c/ Che cosa sono i rimedi penali, le penitenze e le riprensioni pubbliche?

  1. Quali sono le decisioni possibili in un processo penale?
  2. Quali sono le procedure penali possibili?

a/ Che cos’è il processo penale extragiudiziale?

b/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CIC (Codex Iuris Canonici)?

c/ Come si conclude un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?

d/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CCEO (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium)?

e/ Il decreto penale ricade sotto il segreto di ufficio?

VII. Che cosa può succedere quando finisce una procedura penale?

VIII. Che cosa fare in caso di ricorso contro un decreto penale?

a/ Che cosa prevede il CIC in caso di ricorso contro un decreto penale?

b/ Che cosa prevede il CCEO in caso di ricorso contro un decreto penale?

  1. C’è qualcosa che bisogna tenere sempre presente?

 

  1. I NOVE DETTAGLI PIÙ RILEVANTI

 

Un primo dettaglio degno di nota è quello di ribadire come vittima di questo reato in oggetto siano tutti i minori di 18 anni e le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione. È dunque abolita ogni differenza fra pedofilia ed efebofilia. Questo reato può comportare nei casi più gravi la dimissione dall’Istituto religioso (come atto confermato dalla CDF) con la conseguente cessazione dei voti e degli obblighi derivanti dalla professione oppure la dimissione dallo stato clericale. Qui è necessario ricordare brevemente che la diagnosi di pedofilia prevede un’interazione sessuale con un infra-tredicenne e la diagnosi di efebofilia una medesima interazione con un/a teenager (13-18 anni).

Un secondo dettaglio – sicuramente più importante – è quello sull’obbligo dell’Autorità Ecclesiastica a prendere in considerazione anche una notitia de delicto vaga e indeterminata proveniente da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia. Quando la notitia de delicto è appresa nel contesto del vincolo strettissimo del sigillo sacramentale bisognerà invitare il penitente a condividere le sue informazioni in un altro contesto, cioè fuori dalla confessione, al fine di essere più operativi per aiutare le presunte vittime. A questo punto viene da chiedersi come convincere il penitente a condividere le sue informazioni in un altro contesto soprattutto quando si rifiuta in modo ostinato. Per risolvere questo problema bisogna fare almeno tre distinzioni preliminari: a) il caso del penitente è una vittima di un abuso sessuale, che si sente in colpa pur essendo vittima e per questa sua colpa sente il bisogno di confessarsi; b) il caso di un sex offender che sente il bisogno di confessarsi; c) il caso di una falsa confessione allo scopo di avere le prove che un sacerdote sa che un minore è in pericolo e non fa nulla. Questo problema potrebbe essere affrontato tenendo ricordando al penitente (vittima, carnefice o testimone) che la natura del sacramento della penitenza è il perdono e questo implica il pentimento con l’impegno a rimediare al danno arrecato (a se o ad altri). L’invito a condividere le informazioni in un altro contesto dovrebbe essere parte integrante dell’effettivo pentimento e quindi anche della volontà a fare qualcosa per la vittima.

In questo secondo punto del “vademecum” è previsto un pronto intervento. Una volta appurata la verosimiglianza dell’accusa, deve essere applicato quanto indicato al n. 17: “Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi”. È molto importante osservare che anche nel caso di “non luogo a procedere” per mancanza di verosimiglianza dell’accusa, l’Ordinario del luogo dovrà sempre e comunque comunicare la “notitia de delicto” alla CDF. Il pronto intervento implica, oltre a quanto detto, anche avviare una “indagine previa”.

Questo pronto intervento emergenziale dovrà essere rispettato anche in due casi eccezionali: la prescrizione e l’extraterritorialità. Infatti, la “notitia de delicto” potrebbe riferirsi a eventi passati eventualmente già prescritti; oppure potrebbe riferirsi a eventi accaduti fuori dalla propria Diocesi: “l’Ordinario che abbia ricevuto la notitia de delicto deve trasmetterla senza indugio all’Ordinario o al Gerarca del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti” (art. 31).

Come si potrà rilevare, le prime 24-48 ore successive a una notitia de delicto sono estremamente rilevanti in termini di responsabilità per chiunque ma soprattutto per i Vescovi. Sarebbe bene documentare le procedure perché sono previste gravi sanzioni per i ritardi e le omissioni da parte di chiunque. (Continua)

 

*Psicologo e psicoterapeuta, perito forense, già docente di psicologia generale e psicologia della personalità all’Università Lumsa-Humanitas di Roma